Codice dei contratti: Le modifiche ed il nuovo Regolamento anestetizzate da Coronavirus e Superbonus 110%

Il nuovo Regolamento che dovrebbe sostituire uno dei pilastri nato con il Codice dei contratti e cioè la soft law

di Paolo Oreto - 20/08/2020

Sembra che il mese di agosto, il Coronavirus ed il Superbonus 110% abbiano, ormai anestetizzato il pensiero dei più sulle modifiche al Codice dei contratti e sul testo del Regolamento di attuazione la cui ultima versione è stata presentata dalla Commissione Greco al Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti (leggi articolo). Si tratta della versione datata 16 luglio 2020 del nuovo Regolamento unico del Codice dei contratti che, in verità nasce già vecchia in quanto le norme regolamentari, trattandosi di norme secondarie dovrebbero adeguarsi alla norma primaria, non potendo né innovare né modificare la norma primaria che nel caso specifico è il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ossia il Codice 50 come integrato e modificato da tutte le norme successive sino al Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. Decreto Semplificazioni). In allegato il testo del Codice dei contratti aggiornato al Decreto semplificazioni (leggi articolo)

400 emendamenti agli articoli da 1 a 9 del Decreto "Semplificazioni"

Ricordiamo che sono stati presentati alle commissioni riunite 1ª (Affari Costituzionali) e 8ª (Lavori pubblici, comunicazioni) quasi 400 emendamenti agli articoli dall’1 al 9 del citato decreto-legge n. 76/2020 (leggi articolo) che interessano, appunto,  le modifiche definitive ed a tempo al Codice dei contratti e che le due commissioni riunite torneranno a riprendere il proprio lavoro lunedì 24 agosto per far si che il testo vada in aula del Senato l’1 settembre 2020; ricodiamo, anche che il decret-legge dovrà essere convertito in legge dello stato, per evitarne la decadenza entro il 14 settembre 2020 e che, quindi, potrebbe prospettarsi, anche, in questo caso, un doppio voto di fiducia sia al Senato che alla Camera dei Deputati.

Nuovo Regolamento in sostituzione della soft law

In questo scenario si innesta il  nuovo Regolamento che dovrebbe sostituire uno dei pilastri nato con il Codice dei contratti e cioè la soft law che nelle intenzioni del legislatore avrebbe dovuto sostituire tutti i provvedimenti emanati sia dall’ANAC che dai ministeri ma ci accorgiamo che così non è e lo dimostriamo parlando del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 1 dicembre 2017, n. 560 recante “Modalità e i tempi di progressiva introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e relative verifiche (Decreto BIM)” costituito da 9 articoli che viene parzialmente abrogato dall’articolo 313, comma 1, lettera d) dell’ultima bozza di Regolamento attuativo.

Parzialmente abrogato il dm n. 560/2017

Del citato dm resterebbero in vigore soltanto gli articoli 6 e 8 rubricat rispettivamente "Tempi di introduzione obbligatoria dei metodi e strumenti elettronici di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture” e “Commissione di monitoraggio” mentre i rimanenti 7 articoli sarebbero più o meno integrati all’interno dell’articolato del Regolamento e nello specifico l’articolo 82 rubricato “Utilizzo di metodi e strumenti elettronici specifici” della bozza del nuovo Regolamento contiene all’interno parti del citato dm n. 560/2017 e nel dettaglio parti:

  • dell’articolo 3 rubricato “Adempimenti preliminari delle stazioni appaltanti;
  • dell’articolo 4 rubricato “Interoperabilità”;
  • dell’articolo 7 rubricato “Capitolati”.

Quadro normativo frammentato

In pratica ne esce così fuori un quadro frammentato che mantiene in vita i citati articoli 6 ed 8 del dm 560/2017. Tra i due articoli mantenuti in vita spicca l’articolo 8 relativo alla Commissione di monitoraggio che dovrebbe essere istituita con decreto del MIT con il compito di monitorare gli esiti, le difficoltà incontrate dalle stazioni appaltanti in fase di applicazione del dm n. 560/2017, nonché di individuare le msure correttive per il loro superamento, anche al fine di consentire l’aggiornamento del decreto spesso.

Non è da meno il mantenimento in vita dell’articolo 6 che detta i tempi dell’entrata in vigore del BIM e che, in atto ha espletato i suoi effetti per lavori complessi di importo a base di gara pari o superiore a 50 milioni di euro e che porterà all’odozione del BIM per qualsiasi importo a decorrere dall’1 gennaio 2025.

Sarebbe stato difficile inserire il citato articolo 6 all’interno del nuovo Regolamento, far sparire una inutile commissione ed abrogare del tutto il più volte citato dm n. 56/2017?

Ma forse chiediamo troppo ad un Governo che, per quanto concerne il Codice dei contratti si ferma soltanto alle buone intenzioni.

A cura di arch. Paolo Oreto

 

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