Codice dei contratti: la procedura negoziata per lavori di importo tra 350.000 euro e 1.000.000 di euro dopo il decreto correttivo

In questo quarto ed ultimo articolo sull'argomento degli affdamenti diretti e delle procedure negoziate che fa seguito al primo in cui abbiamo parlato in via...

24/09/2019

In questo quarto ed ultimo articolo sull'argomento degli affdamenti diretti e delle procedure negoziate che fa seguito al primo in cui abbiamo parlato in via del tutto generale dell’affidamento diretto e della procedura negoziata dopo il decreto correttivo (leggi articolo), al secondo in cui abbiamo trattato l’affidamento diretto di importo inferiore a 150.000 euro (leggi articolo) ed al terzo in cui abbiamo parlato della procedura negoziata per importi pari o uguali a 150.000 euro ma inferiori a 350.000 euro (leggi articolo) trattiamo oggi l’affidamento di cui al comma 2, lettera c-bis) dell’articolo 36 del Codice dei contratti nell’ultima veste, così come modificata dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (cosiddetto decreto sblocca cantieri) convertito dalla legge 14 giugno 2019, n. 55) e cioè degli affidamenti con procedura negoziata per importi pari o superiori a 350.000 euro ma inferiori ad 1.000.000 di euro.

Ci riferiamo, dunque, agli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro che, come previsto dalla citata lettera c-bis) del comma 2 dell’articolo 36 del Codice dei contratti devono essere affidati mediante la procedura negoziata di cui all’articolo 63 del Codice (si tratta di una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) dei contratti previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

Ovviament:

  • il numero di quindici operatori economici rappresenta una soglia minima prevista dalla norma che potrebbe essere derogata al ribasso ove sia possibile dimostrare che non ci sia possibilità di arrivare a take soglia minima senza alcuna limitazione per il numero massimo ricordando che per l’applicabilità dell’esclusione automatica delle offerte anomale di cui all’articolo 97, comma 8 del Codice dei contratti, sono rihieste almeno dieci offerte ammesse;
  • il primo principio da rispettare è quello della rotazione degli inviti meglio specificato ai paragrafi 3.6 e 3.7 delle linee guida ANAC n. 4 aventi ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici diimporto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.

L’affidamento e l’esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione degli inviti e degli affidamenti, di tutela dell’effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, nonché dei criteri di sostenibilità energetica e ambientale e del principio di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle procedureri entranti nel medesimo settore merceologico, categorie di opere e settore di servizi di quelle precedenti, nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati. I regolamenti interni possono prevedere fasce, suddivise per valore, sulle quali applicare la rotazione degli operatori economici. Il rispetto del principio di rotazione espressamente fa sì che l’affidamento o il reinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente. Il reinvito all’operatore economico invitato in occasione del precedente affidamento, e non affidatario, deve essere motivato.

Per quanto concerne la procedura di affidamento di cui al comma 2, lettera c-bis) dell’articolo 36 del Codice dei contratti si può fare integrale riferimento al paragrafo 5 delle citate linee guida ANAC n. 4 in cui è trattata la “La procedura negoziata per l’affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l’affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all’articolo 35” con i dovuti aggiustamenti in quanto occorre fare riferimento soltanto ai lavori di importo pari o maggiore a 350.000 euro ed inferiore a 1.000.000 di euro.

Le citate linee guida ANAC n. 4 nei sottoparagrafi relativi al paragrafo 5 danno utili indicazioni relativmente ai seguenti argomenti:

  • 5.1 l’indagine di mercato e l’elenco degli operatori economici
  • 5.2 il confronto competitivo
  • 5.3 la stipula del contratto.

Ricordiamo, per ultimo, che:

  • le amministrazioni possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento in cui vengono disciplinate: a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo; b) le modalità di costituzione dell’elenco dei fornitori, distinti per categoria e fascia di importo; c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta. Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti. La stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità dell’indagine di mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità. La stazione appaltante può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubblico, secondo le modalità indicate nei paragrafi 5.1.6 e seguenti delle Linee guida ANAC n. 4. Gli operatori economici invitati devono possedere i requisiti generali di moralità di cui l’articolo 80 del D.Lgs. n.50/2016 ed i requisiti speciali richiesti dall’avviso. L’eventuale possesso dell’attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell’affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale;
  • la stazione appaltante deve selezionare, in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all’importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari ai minimi previsti dall’articolo36 del Codice dei contratti pubblici, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre ovvero dell’atto equivalente.La stazione appaltante è tenuta al rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell’avviso di indagine di mercatoo nell’avviso di costituzione dell’elenco e che, in ogni caso, venga evitata la conoscibilità dei soggetti invitati, prima della scadenza dei termini di ricezione delle offerte. La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati. L’invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un’offerta informata e dunque seria, tra cui almeno quelli indicati al paragrafo 5.2.6 delle Linee guida ANAC n. 4. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario. La stazione appaltante può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al Decreto del Presidente dellaRepubblica28 dicembre 2000 n. 445;
  • la stipula del contratto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 10, letterab) e comma 14, del Codice dei contratti pubblici.

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A cura di arch. Paolo Oreto

 

 

 

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