Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e tutela del terzo: nuova sentenza del TAR

La comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) si inquadra, analogamente alla SCIA rispetto alla quale è complementare, nel processo di liberalizzazione...

18/07/2018

La comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) si inquadra, analogamente alla SCIA rispetto alla quale è complementare, nel processo di liberalizzazione delle attività private. È prevista dall’art.6-bis del testo unico dell’Edilizia (D.P.R. n. 380/2001), come modificato dal D.Lgs. n.222/2016, e costituisce un istituto intermedio tra l’attività edilizia libera e la SCIA, avente carattere di residualità rispetto agli interventi non diversamente disciplinati.

In quanto atto del privato, privo di natura provvedimentale, anche tacita, la CILA non è immediatamente impugnabile innanzi al TAR e l’azione a tutela del terzo che si ritenga leso dall’attività svolta sulla base di questo atto non può essere un’azione di annullamento, ma gli interessati possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l’azione di cui all’art.31, commi 1, 2 e 3 del cod. proc. amm. ovvero l’azione di annullamento, nell’ipotesi in cui l’amministrazione si sia determinata con il provvedimento espresso lesivo dei propri interessi.

Lo ha chiarito il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia con la sentenza n. 1497 del 16 luglio 2018, con la quale si è espressa in merito ad un ricorso presentato per l'annullamento di una Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA).

I giudici di primo grado hanno specificato che il regime della edilizia libera di cui all’art. 6 e dell’edilizia libera certificata art.6-bis del D.P.R. n. 380/del 2001, diversamente da quello della Scia, non prevede una fase di controllo successivo sistematico (da esperirsi entro un termine perentorio) che – in caso di esito negativo - si chiude con un provvedimento di carattere inibitorio. La CILA deve essere “soltanto” conosciuta dall’amministrazione affinché essa possa verificare che, effettivamente, le opere progettate importino un impatto modesto sul territorio.

Gli interventi che rientrano nella sfera di “libertà” definita dalla predetta norma non sono, infatti, soggetti ad alcun titolo edilizio tacito o espresso: in relazione agli stessi, pertanto, l’amministrazione dispone di un unico potere che è quello sanzionatorio (in caso di CILA mancante, incompleta o irregolare, ovvero di lavori eseguiti in difformità, ma pur sempre eseguibili con CILA). Anche eventuali pronunciamenti anticipati dell’Ente in riferimento alla ammissibilità degli interventi comunicati con CILA non hanno carattere provvedimentale ma meramente informativo, non rispondendo gli stessi ad un potere legislativamente tipizzato.

CILA utilizzata per opere che richiedono il Permesso di contruire

Diverso è il caso in cui la CILA sia utilizzata per eseguire opere che richiedano il permesso di costruire (o la stessa SCIA) o, comunque, in violazione della normativa in materia, posto che “In tali casi l’amministrazione non può che disporre degli ordinari poteri repressivi e sanzionatori dell’abuso, come peraltro implicitamente previsto dalla stessa disposizione [art. 6-bis cit], laddove fa salve “le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia…” ( Adunanza della Commissione Speciale Consiglio di Stato, n. 1784, del 4 agosto 2016).

Ciò premesso, i giudici del TAR hanno chiarito che il terzo che si ritenga leso da un atto privato quale la CILA potrà sollecitare il Comune all’esercizio delle verifiche allo stesso spettanti e, in caso di inerzia, attivare il procedimento del silenzio.

L’amministrazione, dal canto suo, a fronte di una denuncia-diffida da parte del terzo, ha l’obbligo di procedere alle verifiche che potrebbero giustificare anche un suo intervento repressivo e ciò diversamente da quanto accade in presenza di un “normale” potere di autotutela che si connota per la sussistenza di una discrezionalità che attiene non il solo contenuto dell’atto ma anche l’autorizzazione a procedere, il cui esercizio è incoercibile dall’esterno attraverso l’istituto del silenzio-inadempimento.

In conclusione, il privato che lamenti la lesione di un interesse legittimo in connessione ad una CILA presentata da un terzo, analogamente alla S.C.I.A. e fatti i debiti distinguo, non potrà certamente impugnare, ai fini dell’annullamento, un atto privato, ma potrà attivare i poteri di controllo in capo alla pubblica amministrazione, la quale dovrà quindi concludere il procedimento con un provvedimento espresso.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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