Condono edilizio: è possibile la restituzione dell'oblazione?

Il Consiglio di Stato si esprime sulla restituzione dell'oblazione pagata per un condono edilizio non più necessario a seguito di accertamento di conformità

di Redazione tecnica - 12/02/2021

La domanda di condono edilizio presentata ai senti di una delle leggi speciali (Leggi n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003) deve essere corredata dall’attestazione del versamento dell’oblazione (per intero o in percentuale). È ormai risaputo che le domande di condono edilizio hanno tempi di lavorazione biblici. Può, quindi, capitare che successivamente all'istanza possano sopraggiungere degli eventi che rendono inutile il condono. In questi casi, è possibile la restituzione dell'oblazione pagata?

Condono edilizio e oblazione: interviene il Consiglio di Stato

Ecco una domanda relativa ad una casistica tra l'altro molto frequente, a cui ha provveduto a rispondere il Consiglio di Stato con la sentenza 5 febbraio 2021, n. 1084. Nel caso di specie, l'istante ha proposto appello per la riforma di una sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso presentato avverso il silenzio serbato dall’amministrazione finanziaria con riferimento alla sua istanza per l’accertamento del suo diritto alla restituzione dell’importo, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, versato a titolo di oblazione relativa al condono edilizio, ai sensi della Legge n. 326/2003 (terzo condono edilizio).

Il caso

In particolare, l'appellante aveva presentato (in ordine cronologico):

  • istanza di permesso di costruire in sanatoria in base all’articolo 36 del d.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) relativamente alle opere di ripristino di una cisterna e di un vecchio pagliaio interrato;
  • domanda di condono edilizio ai sensi ai sensi della legge n. 326/2003, allegando le attestazioni del versamento dell'oblazione prevista.

A seguito della prima istanza, il Comune aveva rilasciato il permesso di costruire in sanatoria che ha comportato, con sentenza della Corte d’appello, il suo proscioglimento in un processo penale per l’abusività delle opere edilizie realizzate.

Al rilascio del permesso di costruire in sanatoria l'istante ha dunque richiesto la restituzione degli importi versati a titolo di oblazione, non avendo più interesse alla definizione della domanda di condono. Richiesta rimasta inevasa.

La restituzione dell'oblazione

Riformando la sentenza del TAR, i giudici del Consiglio di Stato hanno confermato il ricorso ordinario dell'appellante basato sulla violazione dell’articolo 2 della legge n. 241/1990, con il quale ha chiesto l’accertamento del proprio diritto alla restituzione dell’importo versato per il condono edilizio (successivamente non più necessario dopo l’ottenimento del premesso di costruire in sanatoria), con conseguente domanda di condanna dell’amministrazione finanziaria al rimborso della predetta somma.

In riferimento alla pretesa di restituzione dell'oblazione, il Consiglio di Stato ha confermato una tesi pacifica per la quale considerato che le somme versate a titolo di oblazione non hanno più un titolo giustificativo, a seguito del sopravvenuto permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune ai sensi dell’articolo 36 del Testo Unico Edilizia, il condono ha perso qualsiasi utilità e finalità.

La somma è un corrispettivo di diritto pubblico connesso al rilascio del titolo edilizio da condonarsi, sicché la sopravvenuta superfluità e inutilità del condono (a causa della sanatoria medio tempore intervenuta) ne ha fatto venir meno la causa, con la conseguenza che siffatta somma è attualmente detenuta dall’amministrazione finanziaria sine titulo e va, quindi, restituita dall’Agenzia delle entrate all’odierno appellante, trattandosi ormai di un indebito oggettivo.

L’Agenzia delle entrate deve, dunque, restituire all’interessato l’importo versati, oltre agli interessi legali a far data dalla domanda al saldo, atteso che l’amministrazione finanziaria al momento della ricezione della somma era in buona fede, essendo in quel momento il pagamento dovuto.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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