Condono edilizio: in pendenza di un'istanza di sanatoria la demolizione è sospesa?

Cassazione: un'istanza di condono presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza del provvedimento di accoglimento

di Redazione tecnica - 18/03/2021

La normativa edilizia ha previsto negli anni diverse possibilità di sanare interventi realizzati in assenza di titolo o concessione edilizia. Dalle 3 leggi speciali sul condono edilizio (n. 47/1985, n. 724/1994 e n. 326/2003) fino alle condizioni di sanatoria edilizia previste all'interno del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia).

Condono edilizio: pratiche ancora in attesa

Benché l'ultima legge sul condono edilizio sia appena diventata maggiorenne (la legge 326 è del 2003), sono ancora tante (troppe) le istanza ferme negli uffici tecnici con conseguenze disastrose sia in termini amministrativi che di diritto. Soprattutto quando all'interno delle vicende si inseriscono ordini di demolizioni, ricorsi e sentenze.

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Condono edilizio e ordine di demolizione: nuovo intervento della Cassazione

È il caso della sentenza 4 marzo 2021, n. 8812 con la quale la Corte di Cassazione interviene in merito ad una vicenda dai contorni molto frequenti. Stiamo parlando di un ordine di demolizione impartito con sentenza definitiva nel 2002 a cui è seguita nel 2004 un'istanza di condono edilizio...ancora pendente.

L'ordine di demolizione, prima di essere contestato dinanzi ai giudici di Cassazione, è stato confermato anche dal Tribunale con ordinanza del 2020 (18 anni dopo l'ordine di demolizione) che in merito alla presenza di una domanda di condono ha affermato "l'ordinanza osserva che la circostanza non osta all'esecuzione dell'ordine di demolizione stante una pendenza della definizione della pratica amministrativa in sanatoria ormai protrattasi sine die".

L'istanza di condono edilizio sine die

Anche i giudici di Cassazione hanno confermato l'applicazione del consolidato e corretto orientamento secondo cui la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, in conseguenza della presentazione di una istanza di condono o sanatoria successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, presuppone l'accertamento da parte del giudice dell'esecuzione della sussistenza di elementi che facciano ritenere plausibilmente prossima la adozione da parte della autorità amministrativa competente del provvedimento di accoglimento.

Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione ha ritenuto che non potesse dirsi prossima la conclusione di un procedimento amministrativo protrattosi sine die dal 2004. Né, in una situazione di pendenza quindicennale dell'iter di sanatoria, in assenza di concreti elementi forniti dall'interessato, il giudice aveva l'obbligo, d'ufficio, di effettuare accertamenti presso il Comune, accertamenti che l'istante non ha neanche allegato o richiesto.

In definitiva, ricorso respinto e ordine di demolizione confermato...ma sono trascorsi ben 19 anni!.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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