Condono edilizio: l'amministrazione può rideterminare l'importo del contributo?

L'amministrazione può rideterminare l'importo delle somme da versare a titolo di conguaglio per oblazione relative ad una pratica di condono edilizio?

di Redazione tecnica - 14/12/2020

L'amministrazione può rideterminare l'importo delle somme da versare a titolo di conguaglio per oblazione e per oneri concessori relative ad una pratica di condono edilizio? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania con la sentenza n. 5792 del 4 dicembre 2020 che ci consente di approfondire questo argomento.

I fatti

Il caso riguarda una pratica di condono edilizio presentata ai sensi della Legge n. 724 del 23 dicembre 1994 (c.d. Secondo Condono edilizio) a cui era seguito il rilascio del permesso di costruire in sanatoria nel 2008. Sette anni dopo (nel 2015) era stato disposto l’annullamento e il ritiro del provvedimento, conservando efficacia l’originaria domanda di sanatoria edilizia straordinaria. A seguito di interlocuzione con l’Ente e seguendo le indicazioni dei tecnici dello stesso, l'istante aveva modificato e rettificato l’autocertificazione resa con un nuovo modello ma l'amministrazione aveva rilevato la non congruità delle somme già versate e aveva notificato un nuovo atto rideterminandole.

La questione ruota anche sulle somme versate dalla proprietaria dell'immobile all'amministrazione per oblazione e oneri accessori, che erano state ritenute "non congrue".

Termini di prescrizione sulle somme dovute per le pratiche di sanatoria

Viene respinta la questione relativa alla presunta prescrizione formulata dalla proprietaria dell'edificio. Scrivono i giudici: "Il termine di prescrizione per somme dovute per i titoli indicati decorre, in via generale, nel caso dei titoli edilizi, dal rilascio del titolo, circostanza che, nel caso di specie, non si è ancora verificata, dal momento che il precedente provvedimento di concessione in sanatoria è stato annullato dall’Amministrazione con un atto, che l’attuale ricorrente non ha curato di impugnare, cosicché il procedimento di sanatoria edilizia straordinaria deve ritenersi, pertanto, ancora pendente". In particolare, poi, nel caso di procedimento di sanatoria edilizia straordinaria (o condono che dir si voglia), il "dies a quo", ossia il giorno dal quale si comincia a contare, non decorre se non dal completamento della pratica edilizia in tutti i suoi aspetti.

L'amministrazione può rideterminare l'importo dovuto?

La risposta è sì. L'amministrazione comunale ha sempre la possibilità di rideterminare l'importo del contributo per le pratiche di condono. Si legge nella sentenza infatti: "L'importo del contributo concessorio, erroneamente liquidato, può essere sempre oggetto di rideterminazione da parte della pubblica amministrazione (sia in eccesso che in difetto) senza incorrere in alcuna decadenza, fermo il limite, per la richiesta ovvero per il rimborso, del termine prescrizionale decennale decorrente dal rilascio del titolo edilizio. Il privato contro gli atti determinativi del contributo, sempre nel termine di dieci anni, può ricorrere (anche nelle forme dell'azione di mero accertamento) dinanzi al giudice amministrativo". Il ricorso, pertanto, è stato respinto.

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A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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