- dell’inserimento nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o di singole unità immobiliari di una apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici;
- dell'inserimento, nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dall'1 gennaio 2012 negli annunci commerciali di vendita dell'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica.
Il Consiglio del Notariato nella citata nota tratta i seguenti argomenti:
- 1. Il coordinamento con le normative regionali
- 2. I contratti ai quali si applica la norma
- 3. Gli edifici ad alto consumo di energia: la cd. "classe G"
- 4. Possono le parti convenire di dispensare il venditore?
- 5. Chi certifica nelle regioni prive di normativa d'attuazione?<7li>
- 6. Si tratta di una norma formale o sostanziale? Come si disciplina, nel testo del contratto, l'attuazione della norma?
- 7. Quali le sanzioni per il mancato inserimento, nel contratto, dell' "apposita clausola"?
Nella nota viene precisato che la norma in commento, ovviamente, non consente più "deroghe consensuali" alla consegna della documentazione ma anche che è possibile accennare ad una riflessione critica sulla tesi della nullità, apparsa nei giorni scorsi in alcuni articoli della stampa specializzata, che in base all'art. 1418 c.c. si realizza nei casi in cui la legge non dispone diversamente.
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A cura di Ilenia
Cicirello