DIRETTIVA N. 94/9/CE

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2006 il Decreto del Ministero dell'Interno recante “Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezio...

10/02/2006
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2006 il Decreto del Ministero dell'Interno recante “Requisiti degli apparecchi, sistemi di protezione e dispositivi utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva, ai sensi della direttiva n. 94/9/CE, presenti nelle attività soggette ai controlli antincendio”.
Il decreto stabilisce che i datori di lavoro, ai fini dell'espletamento dei controlli di prevenzione incendi, nelle attività con rischio derivante da atmosfere potenzialmente esplosive, devono fornire la documentazione tecnica specificata nel decreto stesso.

La documentazione viene acquisita agli atti del Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio e deve attestare l'idoneità dei prodotti di cui all'art. 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126, per lo specifico uso nel luogo di utilizzo e/o di lavoro, in conformità anche del gruppo e della categoria del prodotto nonché di tutte le indicazioni fornite dal fabbricante e necessarie per il funzionamento sicuro degli stessi, conformemente alla destinazione.

Con il presente decreto vengono, poi, apportate alcune modifiche:
- ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 5 luglio 1996, recante “Requisiti tecnici di omologazione e di installazione e procedure di controllo dei sistemi di recupero dei vapori di benzina prodotti durante le operazioni di rifornimento degli autoveicoli presso gli impianti di distribuzione carburanti”;
- al comma 1 dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996;
- al punto 2.7.5 “Apparecchi di distribuzione automatici” del titolo II “Modalità costruttive” dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 24 maggio 2002, recante “Norme di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per autotrazione”.
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