DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE

Sul BURC n. 15 del 19/03/2007 è stata pubblicata la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007, recante: "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle ...

23/03/2007
Sul BURC n. 15 del 19/03/2007 è stata pubblicata la legge regionale n. 3 del 27 febbraio 2007, recante: "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania", che regolamenta in maniera organica ed innovativa la materia degli appalti pubblici sul territorio regionale.

Il provvedimento, infatti, disciplina la programmazione, la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo da eseguirsi in Campania, con esclusione di quelli attribuiti alla competenza dello Stato.

La legge è ispirata al perseguimento di obiettivi di qualità del prodotto, di economicità, efficienza, efficacia di qualità del ciclo dell'appalto, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e trasparenza.

Nell’applicazione della presente legge, i contenuti delle attività e le modalità del loro svolgimento assicurano:
  • a) il rispetto delle norme urbanistiche e ambientali, nonché la tutela e la valorizzazione dell’ambiente nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo regionale e dello sviluppo ecosostenibile della regione Campania;
  • b) l’integrazione della componente ambientale nella programmazione settoriale e nella sua attuazione;
  • c) l’uso oculato delle risorse naturali, con particolare riguardo ai materiali ed alle fonti non rinnovabili, favorendo l’impiego di materiale riciclato e la riduzione della produzione di rifiuti;
  • d) la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la qualità architettonica e tecnologica, nonché l’accessibilità da parte di tutti dell’ambiente costruito e non costruito attraverso la eliminazione delle barriere architettoniche;
  • e) la garanzia di libera e paritaria concorrenza tra gli operatori economici nel rispetto delle norme emanate a tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza degli stessi, nonché della regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali;
  • f) la promozione della partecipazione degli operatori economici alle politiche di partenariato e dell’apporto di risorse private nella realizzazione d’interventi infrastrutturali, anche a mezzo dello strumento della finanza di progetto, prevedendo misure incentivanti a favore degli enti locali e dei soggetti privati e contemperando esigenze di garanzia e di convenienza;
  • g) la qualificazione e l’adeguamento delle strutture regionali e degli enti locali, anche in forma aggregata elevando il livello di collaborazione, semplificando le procedure, promuovendo lo sviluppo e la qualificazione delle funzioni e delle attività degli uffici tecnici delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici e dei soggetti professionali e imprenditoriali abilitati;
  • h) la determinazione delle funzioni e delle attività negli uffici tecnici e dei soggetti - professionisti e società - abilitati per legge, nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.
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