DURC: DAL MINISTERO DEL LAVORO RISPOSTE ALLE PROBLEMATICHE RELATIVE AL RILASCIO

Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 64 del 31 luglio scorso in risposta ad un interpello formulato dalla Confcommercio in materia di Durc e artic...

10/08/2009
Il Ministero del Lavoro, con l’allegata nota n. 64 del 31 luglio scorso in risposta ad un interpello formulato dalla Confcommercio in materia di Durc e articolato in quattro diversi quesiti, ha espresso i seguenti pareri.

Quesito n. 1)
Le “gravi violazioni”, definitivamente accertate, delle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, di cui all’art. 38, comma 1 lett i), devono essere considerate quelle accertate con la decisione che respinge il ricorso amministrativo oppure, nelle more della proposizione del ricorso giudiziario o della notifica della cartella di pagamento, la violazione può considerarsi ancora non definitivamente accertata?

Risposta
Il Ministero del Lavoro ha ricordato che il D.M. del 24 ottobre 2007, all’art. 8, prevede che il Durc venga rilasciato anche laddove vi siano crediti iscritti a ruolo per i quali sia stata sospesa la cartella di pagamento a seguito di ricorso amministrativo o giudiziario.
Relativamente ai crediti non ancora iscritti a ruolo, invece, la regolarità potrà essere accertata sino alla decisione che respinge il ricorso amministrativo, in caso di pendenza del medesimo o, in caso di pendenza del contenzioso giudiziario, fino al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, salva l’ipotesi di un provvedimento direttamente esecutivo che consenta l’iscrizione a ruolo adottato dall’Autorità giudiziaria.
Pertanto, conclude il Ministero, in mancanza di una espressa previsione al riguardo, in attesa della proposta di un ricorso, sia esso amministrativo che giudiziario, non potrà ammettersi l’emissione di un Durc positivo, essendo tale possibilità circoscritta a ipotesi ben tipizzate dal legislatore.
Parimenti, laddove, non vi siano pendenti ricorsi e l’impresa versi in una situazione di irregolarità, stante la non sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5 del D.M. del 24 ottobre 2007, il Durc non potrà che essere irregolare.

Quesito n. 2)
Gli Istituti deputati al rilascio del Durc, devono al momento dell’emissione del documento indicare la definitività o meno dell’accertamento e lo specifico obbligo contributivo, soprattutto alla luce della nuova previsione, in virtù della quale il documento viene acquisito d’ufficio direttamente dalle stazioni appaltanti?

Risposta
Il Ministero ha ricordato che l’art. 4 del D.M. 24 ottobre 2007 menziona dettagliatamente quali devono essere gli elementi imprescindibili contenuti nel documento unico di regolarità contributiva.
In base a tale disposto e alla rilevanza che la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha voluto accordare al concetto di gravità delle violazioni in materia contributiva, il dicastero ha ribadito che “resta ferma la competenza degli enti previdenziali a certificare la regolarità contributiva, con conseguente esonero della stazione appaltante dall’effettuare verifiche in proposito”.
Pertanto la stazione appaltante dovrà limitarsi ad acquisire il Durc senza esprimere giudizi circa la gravità o meno che sarà acclarata dalla certificazione positiva o negativa.

Quesito n. 3)
Una comunicazione scritta inviata dall’impresa agli Enti che rilasciano il Durc, nella quale si manifesti in maniera seria e circostanziata la volontà, a seguito dell’esperimento dei ricorsi amministrativi, di intraprendere anche un ricorso giudiziario avverso l’accertamento ispettivo, può rientrare tra i motivi non ostativi al rilascio del Durc?

Risposta
Analogamente a quanto esposto sub 1 anche qualora l’impresa manifesti in maniera seria e circostanziata le intenzioni di cui sopra, non potrà ritenersi possibile l’emanazione di un Durc regolare, stante la previsione, come sopra esposto, ben circoscritta di tali ipotesi.
Il Ministero del Lavoro ha comunque sottolineato che gli Enti che rilasciano il Durc prima della relativa emissione, invitano comunque l’interessato alla regolarizzazione di quanto dovuto entro i successivi 15 giorni.

Quesito n. 4)
Il trascorrere del termine entro il quale l’organo amministrativo doveva pronunciarsi sul ricorso proposto, si può interpretare quale decisione implicita o è comunque necessaria una decisione esplicita e, pertanto, fino a quale momento l’Ente deputato può attestare la regolarità contributiva?

Risposta
In base all’art. 6 del D.P.R. 1199/1971, il tempo trascorso senza una espressa pronuncia dell’organo amministrativo deve essere inteso quale silenzio rigetto che ha la medesima valenza di una decisione espressa.
Pertanto, trascorso tale termine, il ricorso dovrà intendersi respinto e in assenza di un ricorso giurisdizionale la certificazione di regolarità contributiva non potrà essere emessa.

Fonte: ANCE
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