DURC, PROBLEMATICHE RELATIVE AL DISTACCO E ALLE ATTIVITÀ DI TRASPORTO

Da escludere la richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per l'impresa distaccante nel caso di lavoratore inviato presso l'impresa dis...

24/07/2009
Da escludere la richiesta del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per l'impresa distaccante nel caso di lavoratore inviato presso l'impresa distaccataria e nel caso di imprese e lavoratori autonomi che svolgono attività di trasporto (consegna e scarico) di materiale edile.

Lo ha affermato la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con l'interpello n. 58 del 10 luglio 2009, in risposta all'istanza presentata dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro in merito alla corretta applicazione delle norme sul DURC nell'ambito degli appalti pubblici e privati in edilizia. In particolare, l'interpellante ha formulato due quesiti:
  1. se in caso di lavoratori distaccati, ai sensi dell'art. 30, D.Lgs. n. 276/2003, il DURC debba essere posseduto dalla sola impresa distaccataria, operante in cantiere in qualità di appaltatore o subappaltatore, ovvero anche dall'impresa distaccante, estranea al contratto di appalto e all'esecuzione dei lavori;
  2. se sia obbligatorio o meno il possesso del DURC anche per l'impresa o il lavoratore autonomo che svolga all'interno di un cantiere attività di consegna e scarico di materiale edile (ad es. ditta di trasporto).
Il Ministero del Lavoro ha, innanzitutto, ricordato che il DURC rientra tra la documentazione necessaria per l'assegnazione di appalti pubblici e per l'esecuzione di appalti privati nel settore dell'edilizia ed è richiesto non solo ai titolari delle imprese con dipendenti, ma anche ai lavoratori autonomi che operano in cantiere senza assumere la veste di datore di lavoro.
Come specificato nel D.Lgs 81/2008, art. 90, comma 9, le imprese affidatarie e le imprese esecutrici di appalti pubblici e privati in edilizia, nonché i lavoratori autonomi, che partecipano alla realizzazione dell'opera o del servizio, sono obbligati, tra le altre cose, a presentare il DURC al committente o al responsabile dei lavori, ai fini della verifica della loro idoneità tecnico professionale (Allegato XVII, D.Lgs. n. 81/2008).

Ciò premesso, per quanto concerne il primo quesito, in caso di distacco lecito, il lavoratore inviato presso l'impresa distaccataria è inserito, nei limiti dell'accordo di distacco, nell'organizzazione della impresa distaccattaria, ma il suo rapporto di lavoro prosegue alle dipendenze dell'originario datore di lavoro (distaccante). Resta quindi estranea all'appalto, sotto ogni profilo, l'impresa distaccante e deve conseguentemente escludersi la legittimità di una richiesta del DURC ad essa relativo formulata tanto nei suoi confronti, quanto nei confronti del distaccatario appaltatore.

Riguardo al secondo quesito, nell'ambito degli appalti pubblici e privati nel settore dell'edilizia, le imprese esecutrici delle lavorazioni di cui all'All. X, del D.Lgs. n. 81/2008, hanno l'obbligo di certificare la loro posizione di regolarità contributiva, a prescindere dal settore in cui sono inquadrate. Tuttavia, tra le lavorazioni elencate nell'allegato X del D.Lgs 81/2008, non rientrano né le attività di trasporto (consegna e scarico), né più in generale quelle di mera fornitura di materiale edile. Pertanto, per le imprese e i lavoratori autonomi, svolgenti attività di trasporto di materiale edile, non sussiste l'obbligo di certificazione della regolarità contributiva mediante DURC.

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