Danni derivanti da terremoto e calamità naturali: lo Stato scarica i cittadini

L'Italia è il Paese dei paradossi, questo ormai è chiaro a tutti. Il 16 maggio 2012, sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 è stato pubblicato il Decreto Legge 15 m...

22/05/2012
L'Italia è il Paese dei paradossi, questo ormai è chiaro a tutti. Il 16 maggio 2012, sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 è stato pubblicato il Decreto Legge 15 maggio 2012, n. 59 recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile" che all'art. 2 rubricato Coperture assicurative su base volontaria contro i rischi di danni derivanti da calamità naturali scarica ogni responsabilità dello Stato sui danni derivanti da calamità naturali e quindi anche da terremoti.

In un altro momento il decreto legge sarebbe passato inosservato e nessuno o per lo in pochi avrebbero sindacato l'operato dello Stato. Peccato che pochi giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 20 maggio scorso un terremoto di magnitudo 5,9 ha colpito l'Emilia Romagna causando 7 morti accertati, almeno 50 feriti e 5.000 sfollati.

Da qui l'onda di protesta è montata, amplificata dal poter del web e dei social network che hanno postato la notizia attraverso una rete virale che non poteva passare inosservata.

Entriamo nel dettaglio.
L'art. 2, comma 1 del D.L. n. 59/2012, con una formulazione piuttosto generica, prevede "l'avvio di un regime assicurativo per la copertura dei rischi derivanti da calamità naturali sui fabbricati, a qualunque uso destinati" e la possibile estensione delle polizze assicurative contro qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati anche ai rischi derivanti da calamità naturali.

Il comma 2 prevede l'emanazione entro il 15 agosto 2012 di un regolamento che definisce le modalità e termini delle polizze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche sulla base dei seguenti criteri:
a) estensione della copertura assicurativa del rischio calamità naturali nelle polizze che garantiscono i fabbricati privati contro qualsiasi danno;
b) esclusione, anche parziale, dell'intervento statale per i danni subiti da fabbricati;
c) incentivazioni di natura fiscale, nel rispetto del principio dell'invarianza di gettito, tramite regimi agevolativi all'imposta sul premio di assicurazione ovvero la deducibilità, anche parziale, del premio dalla base imponibile ai fini IRPEF e IRES dell'assicurato;
d) previsione di un regime transitorio, anche a fini sperimentali ovvero di prima applicazione.

Per predisporre il regolamento, il Dipartimento della protezione civile provvede ad acquisire e trasmettere ai Ministeri concertanti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni elemento necessario per la valutazione degli effetti derivanti dall'introduzione del regime assicurativo in particolare:
a) mappatura del territorio per grado di rischio;
b) stima della platea dei soggetti interessati;
c) dati percentuali sull'entità dei contributi pubblici finora concessi in caso di stato di emergenza;
d) simulazione dei premi, suddivisi per tipologia di copertura assicurativa.

Considerato che come rilevato dal Consiglio Nazionale dei Geologi in Italia le zone sismiche più pericolose coprono il 45% del territorio e che solo il 14% degli edifici presenti in queste zone è stato costruito con criteri antisismici, la domande che pone la nostra redazione sono:
  • quanti italiani hanno coscienza di vivere in una zona a rischio sismico?
  • quanti italiani sanno se la loro abitazione è stata costruita con criteri antisismici?
  • cosa penseranno gli abruzzesi, i romagnoli o i messinesi di questo decreto?

Il commento del Consiglio Nazionale degli Architetti
"Mentre esprimiamo la nostra massima solidarietà alle popolazioni dell'Emilia colpite dal sisma lanciamo - ancora una volta - l'allarme sulla necessità di tenere sempre alta la vigilanza e l'attività di prevenzione sul patrimonio edilizio delle nostre città: entro i prossimi 10 anni l'85% dell'edificato urbano avrà più di 40 anni e oltre 6 milioni di edifici sono esposti a gravi rischi sismici, 1 milione e trecento a quelli idrogeologici. Non più tardi di venerdì scorso abbiamo denunciando il fatto che il secondo il nuovo decreto legge sulla Protezione civile non sarà più lo Stato a pagare i danni causati agli edifici privati dalle calamità naturali quali - per l'appunto - i terremoti".

Con queste parole, il CNAPPC ha commentato la normativa introdotta dal Governo in tema di Protezione civile a poche ore dal tragico terremoto che ha colpito l'Emilia.

"Il Governo conferma - sbagliando - la scelta di una politica della emergenza rispetto a quella della prevenzione e della manutenzione del nostro patrimonio edilizio anche prevedendo che l'estensione ai rischi derivanti da calamità naturali di tutte le polizze assicurative - che sono su base volontaria - a qualsiasi tipo di danno a fabbricati di proprietà di privati, creando di fatto, condizioni di disparità tra cittadini".

"Non basta solo appellarsi - nei momenti di emergenza - all'istituzione del fascicolo del fabbricato, strumento la cui realizzazione è ormai assolutamente indifferibile: prima ancora serve un impegno di tutti per costruire una coscienza della prevenzione e della sicurezza".

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