Decreto Rilancio 2020 e Superbonus al 110%: Ecobonus e Sismabonus potenziati per le abitazioni principali e condomini

Il decreto Rilancio 2020 ha previsto ecobonus e sisma bonus potenziati al 110% per le abitazioni principali ed i condomini

di Redazione tecnica - 29/05/2020

Decreto Rilancio 2020: comincia una nuova era per il settore edile, un passaggio atteso da decenni che dopo i dubbi iniziali sta cominciando ad attirare sempre più l'attenzione dei contribuenti e dei principali stakeholder sempre più interessati alle possibilità offerte dall'art. 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) in merito ai nuovi Ecobonus e Sismabonus potenziati al 110%.

Decreto Rilancio 2020 e Superbonus al 110%: per quali interventi

In attesa della pubblicazione del Decreto dello Sviluppo economico che dovrà definire le modalità di asseverazione degli interventi e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, e del provvedimento attuativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, entro qualche settimana (e certamente prima dell'1 luglio 2020) sarà attivato un portale unico che entrerà nel dettaglio dei nuovi superbonus, fornendo tutte le informazioni necessarie per contribuenti, professionisti e imprese.

Intanto, l'art. 119 commi da 1 a 4 definiscono quali sono gli interventi di riqualificazione energetica e miglioramento sismico che potranno accedere al nuovo superbonus 110% ovvero:

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati a condensazione, a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione (non integrazione) degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi, geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, di microcogenerazione;
  • tutti gli altri interventi di efficientamento energetico previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013 (come ad esempio l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari...), a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti nei punti precedenti;
  • interventi per il miglioramento sismico mediante adozione di misure antisismiche (anche mediante demolizione e ricostruzione) con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, realizzati sulle parti strutturali di edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici (ubicati sulle zone sismiche 1, 2 e 3) e, ove riguardino i centri storici, eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari.

Condizioni di accesso all'Ecobonus potenziato al 110%

Appare utile ricordare che per accedere all'ecobonus potenziato al 110% sarà necessario:

  • nel caso di isolamento termico, i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
  • il rispetto del decreto requisiti minimi;
  • miglioramento di 2 classi energetiche dell'edificio o, se non possibile (perché si è già nelle prime due classi) il conseguimento della classe energetica più alta da dimostrare mediante l'attestato di prestazione energetica (APE) rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

Decreto Rilancio 2020 e Superbonus al 110%: i beneficiari dell'Ecobonus e Sismabonus potenziati

Vediamo ora di capire chi sono i soggetti che potranno beneficiare dei nuovi superbonus del 110%. In particolare, l'art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio prevede che tutte le detrazioni previste dallo stesso articolo (quindi anche fotovoltaico, sistemi di accumulo e colonnine di ricarica per veicoli elettrici, oltre ad ecobonus e sisma bonus) possono essere utilizzate in caso di interventi effettuati:

  • dai condomini;
  • dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
  • dagli Istituti autonomi case popolari (IACP);
  • dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

Ecobonus e Sismabonus senza limitazioni per i condomini

La norma contenuta nell'art. 119 del decreto Rilancio prevede che i superbonus del 110% possano essere utilizzati dai condomini. Ciò vuol dire che i condomini legalmente costituiti (almeno 2 proprietari e 2 unità immobiliari), dotati quindi di codice fiscale (la cui richiesta va fatta all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello AA5/6), potranno ottenere le detrazioni fiscali del 110% a prescindere se all'interno del condominio ci siamo seconde abitazioni o unità immobiliari di proprietà di società.

Ecobonus per le persone fisiche

Nel caso di interventi effettuati su edifici unifamiliari da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, la norma prevede che l'ecobonus potenziato al 110% è fruibile unicamente nel caso l'edificio sia adibito ad abitazione principale. Non si potrà, quindi, utilizzare da eventuali ville al mare o abitazioni in campagna che rappresentano seconda casa.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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