Si ricorda, infatti, che l'art.2, commi 10 - 11, della legge 191/2009 ha previsto:
- la proroga al 31 dicembre 2012 della detrazione IRPEF del 36% per le spese di recupero dei fabbricati abitativi, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare;
- la messa a regime dell'IVA al 10% per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle abitazioni.
E' stata, inoltre, prorogata per un ulteriore anno anche la detrazione IRPEF del 36% per l'acquisto di abitazioni poste in fabbricati interamente ristrutturati da imprese di costruzioni (da calcolare sul 25% del prezzo di acquisto, nel limite di 48.000 euro per unità immobiliare), reintrodotta dal 1° gennaio 2008 dalla legge Finanziaria 2008 (art.1, comma 17, lett.b, legge 244/2007).
In virtù della proroga, per tale fattispecie, la detrazione spetta a condizione che:
- gli interventi di recupero, da realizzare sull`intero fabbricato, siano eseguiti dall'1 gennaio 2008 al 31 dicembre 2012;
- il rogito per l'acquisto delle abitazioni sia stipulato entro il 30 giugno 2013.
Nell'Appendice alla Guida sono, inoltre, raccolte le disposizioni normative in materia, la giurisprudenza e i documenti di prassi emanati dall'Agenzia delle Entrate.
Si ricorda infine che, a decorrere dall'1 luglio 2010, l'art.25 del D.L. 78/2010 (ancora in corso di conversione in legge) ha previsto l'obbligo, per le Banche e le Poste italiane S.p.A., di operare una ritenuta del 10% a titolo di acconto delle imposte sul reddito dovute dalle imprese, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.
Tale obbligo opererà, di conseguenza, anche con riferimento ai pagamenti effettuati con bonifico relativi a spese per le quali sono riconosciute la detrazione IRPEF del 36%, fermo restando che, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, saranno successivamente individuate nel dettaglio le tipologie di pagamenti nonché le modalità di esecuzione degli adempimenti relativi alla certificazione e alla dichiarazione delle ritenute operate.
In merito, l'ANCE ha già intrapreso le più opportune iniziative per ottenere un ripensamento da parte del Governo, tenuto conto che la ritenuta del 10% si traduce unicamente in una minor disponibilità monetaria per le imprese esecutrici degli interventi e che l'Amministrazione Finanziaria dispone già di tutti gli strumenti idonei a selezionare le posizioni da assoggettare a verifica.
Fonte: www.ance.it