Documenti offerta tecnica: quando l'omissione non è sanabile

La sentenza del Consiglio di Stato: nessuna sanabilità o integrazione per l'offerta tecnica priva di un allegato richiesto a pena di esclusione

di Redazione tecnica - 03/05/2025

Il rispetto delle clausole della lex specialis nelle gare di appalto comporta una doppia responsabilità: quella a carico dell’operatore di attenersi a quanto prescritto nel disciplinare e quella a carico della SA legata al c.d. “autovincolo”.

Ne deriva che nel caso in cui una prescrizione sull’offerta tecnica non venga rispettata, l’esclusione del concorrente è un atto dovuto da parte dell’amministrazione, senza possibilità di rimediare con il soccorso istruttorio. Non solo: se la SA ha invece addirittura aggiudicato l’appalto a questo OE, l’affidamento è illegittimo.

Offerta tecnica e requisiti minimi: occhio alle dichiarazioni obbligatorie

A spiegarlo è il Consiglio di Stato con la sentenza del 24 aprile 2025, n. 3547 con la quale è intervenuto in un contenzioso relativo all’aggiudicazione in favore di un’impresa che non aveva presentato la dichiarazione sostitutiva sulla conformità dei prodotti oggetto della fornitura.

In particolare il disciplinare richiedeva tra i documenti dell’offerta tecnica, a pena di esclusione, un modello specifico contenente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con cui l’operatore attestava la conformità dei prodotti ai requisiti minimi previsti nel capitolato tecnico, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

Nonostante il primo classificato non abbia allegato tale dichiarazione, la stazione appaltante, tuttavia, ha aggiudicato ugualmente la commessa, ritenendo che i contenuti potessero essere ricavati da altra documentazione e ha mantenuto la proposta in gara.

Dopo la presentazione del ricorso da parte del secondo classificato, il TAR ha annullato l’aggiudicazione, decisione che il Consiglio di Stato ha avallato in appello.

 

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