Durc: Ancora una circolare sull'acquisizione d'ufficio

Sulla Gazzetta ufficiale n. 207 di ieri 5 settembre 2012 è stata pubblicata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzi...

06/09/2012
Sulla Gazzetta ufficiale n. 207 di ieri 5 settembre 2012 è stata pubblicata la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica 31 maggio 2012, n. 6 recante "Applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'articolo 40, comma 02, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183".

La circolare in argomento tratta, nel dettaglio, in tre distinti paragrafi:
  • l'applicazione al DURC delle disposizioni introdotte in materia di certificazione dall'art. 40, comma 02, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, introdotto dall'art. 15, l. 12 novembre 2011, n. 183;
  • l'acquisizione d'ufficio nella materia dei lavori pubblici;
  • le modalità di effettuazione della richiesta del DURC.

Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, è intervenuto sulla disciplina in materia di DURC stabilendo che nell'ambito dei lavori pubblici e privati dell'edilizia, le amministrazioni pubbliche .
Viene escluso, dunque, che nei pubblici appalti nonché nei lavori privati di edilizia il DURC possa essere consegnato dal privato all'Amministrazione, dovendo necessariamente essere quest'ultima a richiederlo alle Amministrazioni preposte al suo rilascio o, ove previsto, alle Casse Edili.
Deve essere, però, precisato che il privato può richiedere il rilascio del DURC per consegnarlo ad altro privato ed, infatti, restano ferme, nei rapporti tra privati, le disposizioni dettate dall'art. 90, comma 9, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 con la precisazione che nel rilasciare il DURC, gli Istituti previdenziali e le Casse edili devono sempre apporre, a pena di nullità, ai sensi del comma 02 dell'art. 40, del Dpr n. 445 del 2000, la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

Per quanto concerne, poi, l'acquisizione d'ufficio nel campo dei lavori pubblici, la circolare precisa, ancora una volta, che tale acquisizione deve essere effettuata in tempi rapidi, sia nella fase di gara che in quella successiva, nella quale il controllo della regolaritaà contributiva è condizione necessaria per il pagamento degli stati avanzamento lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture o per il pagamento del saldo finale.

Per ultimo nella circolare viene precisato che le Amministrazioni devono utilizzare, salvo motivati casi eccezionali, per l'inoltro della richiesta il servizio on line disponibile in www.sportellounicoprevidenziale.it e che gli Istituti previdenziali e le Casse Edili devono utilizzare per la trasmissione del certificato lo strumento della Posta Elettronica Certificata.


A cura di Gabriele Bivona
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