Efficientamento edifici scolastici, previsti fino a 350 milioni di euro

Nuovi finanziamenti previsti per l'efficientamento degli edifici scolastici e universitari pubblici. A prevederlo è il D.L. n. 91/2014 (G.U. n. 144 del 24/06...

04/07/2014
Nuovi finanziamenti previsti per l'efficientamento degli edifici scolastici e universitari pubblici. A prevederlo è il D.L. n. 91/2014 (G.U. n. 144 del 24/06/2014) che ha stanziato 350 milioni di euro da destinare agli interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari negli usi finali dell'energia.

In particolare, l'art. 9 del D.L. n. 91/2014 ha previsto la possibilità, nel limite di 350milioni di euro, di concedere finanziamenti a tasso agevolato ai soggetti pubblici competenti ai sensi della normativa vigente in materia di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'istruzione universitaria, nonché di edifici dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), al fine di realizzare interventi di incremento dell'efficienza energetica degli edifici scolastici e universitari negli usi finali dell'energia, avvalendosi della Cassa depositi e prestiti S.p.A. quale soggetto gestore del predetto fondo.

L'accesso ai finanziamenti a tasso agevolato avviene sulla base di diagnosi energetica comprensiva di certificazione energetica, ai sensi della normativa vigente. Gli interventi devono conseguire un miglioramento del parametro di efficienza energetica dell'edificio di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni. Tale miglioramento è oggetto di certificazione da parte di un organismo tecnico terzo. La mancata produzione di idonea certificazione attestante la riduzione del consumo energetico determina la revoca del finanziamento a tasso agevolato.

La durata dei finanziamenti a tasso agevolato non potrà essere superiore a venti anni. Per gli interventi di efficienza energetica relativi esclusivamente ad analisi, monitoraggio, audit, diagnosi, certificazione e progettazione la durata massima del finanziamento è fissata in dieci anni e l'importo del finanziamento non può essere superiore a cinquecentomila euro. L'importo di ciascun intervento non può essere superiore a un milione di euro per interventi relativi esclusivamente agli impianti e a due milioni di euro per interventi relativi agli impianti e alla qualificazione energetica a pieno edificio, comprensivo dell'involucro.

Entro il 23 settembre 2014, con decreto del Ministro dell'Ambiente e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico e con il Ministro dell'Istruzione, sono individuati i criteri e le modalità di concessione, di erogazione e di rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato, nonché le caratteristiche di strutturazione dei fondi e delle operazioni che si intendono realizzare al fine della compatibilità delle stesse con gli equilibri di finanza pubblica.

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