Efficienza energetica: in Gazzetta le modalità di funzionamento del Fondo nazionale

Definite priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica finalizzato a...

08/03/2018

Definite priorità, criteri, condizioni e modalità di funzionamento, di gestione e di intervento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica finalizzato a favorire il finanziamento di interventi necessari per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica.

È stato, infatti, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2018 il Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 22 dicembre 2017 recante "Modalità di funzionamento del Fondo nazionale per l'efficienza energetica".

Il decreto è suddiviso in 4 capi e 26 articoli:

Capo I - Norme generali

  • Art. 1 - Contenuti e finalità
  • Art. 2 - Definizioni
  • Art. 3 - Dotazione e gestione finanziaria del Fondo
  • Art. 4 - Gestione del Fondo
  • Art. 5 - Articolazione per sezioni, prime dotazioni e riserve

Capo II - Interventi a favore delle imprese

  • Art. 6 - Soggetti beneficiari
  • Art. 7 - Tipologie di intervento agevolabili
  • Art. 8 - Forma delle agevolazioni
  • Art. 9 - Intensità delle agevolazioni
  • Art. 10 - Cumulabilità

Capo III - Interventi a favore della pubblica amministrazione

  • Art. 11 - Soggetti beneficiari
  • Art. 12 - Tipologie di intervento agevolabili
  • Art. 13 - Forma delle agevolazioni
  • Art. 14 - Intensità delle agevolazioni
  • Art. 15 - Cumulabilità

Capo IV - Disposizioni comuni e finali

  • Art. 16 - Tipologia di costi ammissibili
  • Art. 17 - Presentazione delle domande
  • Art. 18 - Istruttoria e concessione dell'agevolazione
  • Art. 19 - Fruizione delle agevolazioni
  • Art. 20 - Tempi e modalità di realizzazione degli investimenti ammessi
  • Art. 21 - Varianti di progetto e variazione di titolarità
  • Art. 22 - Casi di revoca e decadenza e recupero delle somme
  • Art. 23 - Verifiche, controlli e ispezioni
  • Art. 24 - Monitoraggio, divulgazione dei risultati e attività di informazione
  • Art. 25 - Aggiornamento e disposizioni attuative
  • Art. 26 - Disposizioni finali

Ricordiamo che il Fondo ha natura rotativa ed è destinato a sostenere il finanziamento di interventi di efficienza energetica, realizzati anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato pubblico-privato, società di progetto o di scopo appositamente costituite, mediante due sezioni destinate rispettivamente a:
a) la concessione di garanzie, su singole operazioni o su portafogli di operazioni finanziarie;
b) l'erogazione di finanziamenti, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, inclusa la Banca Europea degli Investimenti, anche mediante la sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso che abbiano come oggetto di investimento la sottoscrizione di titoli di credito di nuova emissione o l'erogazione, nelle forme consentite dalla legge, di nuovi finanziamenti, nonché mediante la sottoscrizione di titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti di privati verso piccole e medie imprese e ESCO per investimenti per l'efficienza energetica.

Il Fondo è destinato a favorire, sulla base di obiettivi e priorità periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, il finanziamento di interventi coerenti con il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, promuovendo il coinvolgimento di istituti finanziari, nazionali e comunitari, e investitori privati sulla base di un'adeguata condivisione dei rischi, con particolare riguardo alle seguenti finalità:
a) interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica Amministrazione;
b) realizzazione di reti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento;
c) efficienza energetica dei servizi e infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
d) efficientamento energetico di interi edifici destinati ad uso residenziale, compresa l'edilizia popolare;
e) efficienza energetica e riduzione dei consumi di energia nei settori dell'industria e dei servizi.

Soggetti beneficiari

Le agevolazioni possono essere concesse alle imprese di tutti i settori, in forma singola o in forma aggregata o associata, ferme restando le esclusioni e limitazioni previste dal Regolamento GBER, articoli 1 e 3 e dal Regolamento de Minimis, art. 1, per la realizzazione di progetti di investimento di cui all'art. 7 del decreto. Alla data di presentazione della domanda, le imprese devono:
a) essere regolarmente costituite da almeno due anni ed iscritte nel registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
c) provvedere a tenere una contabilità separata dell'operazione attraverso l'apertura di un conto corrente dedicato o, nel caso in cui la contabilità relativa a tale operazione sia ricompresa nel sistema contabile in uso, a distinguere tutti i dati e i documenti contabili dell'operazione in maniera chiara e verificabile in qualsiasi momento;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
e) trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi previdenziali, contributivi e fiscali;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER;
g) qualora siano stati destinatari di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto;
h) nel caso in cui l'impresa sia una ESCO, aver ottenuto la certificazione secondo la norma UNI CEI 11352.

Tipologie di intervento agevolabili

Le agevolazioni sono concesse:
a) a tutte le imprese, a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:

  • di miglioramento dell'efficienza energetica dei processi e dei servizi, ivi inclusi gli edifici in cui viene esercitata l'attività economica;
  • di installazione o potenziamento di reti o impianti per il teleriscaldamento e per il teleraffrescamento efficienti;

b) alle ESCO, a fronte di progetti d'investimento per l'efficienza energetica volti alla realizzazione di interventi:

  • di miglioramento dell'efficienza energetica dei servizi e/o delle infrastrutture pubbliche, compresa l'illuminazione pubblica;
  • di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad uso residenziale, con particolare riguardo all'edilizia popolare;
  • di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà della Pubblica amministrazione.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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