Esecuzione dell'accordo dell’1 agosto 2007

Il 5 gennaio scorso è entrato in vigore il “patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro” al fine di riorganizzare gli interventi p...

14/01/2008
Il 5 gennaio scorso è entrato in vigore il “patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro” al fine di riorganizzare gli interventi previsti per l’adeguamento alle norme vigenti e per utilizzare al meglio le risorse umane, strumentali e finanziarie già impegnate nella tutela stessa.
Questo provvedimento è stato stilato anche in ragione del fatto che l’accordo tra stato e regioni, sottoscritto il 1° agosto 2007, reso esecutivo dal DPCM 17 dicembre 2007 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008 prevede che le ispezioni annuali ammontino ad almeno 250 mila e dovranno essere proporzionate, per ciascuna regione e provincia autonoma, al numero di imprese attive nei territori delle diverse Asl.

L’operazione consiste quindi in un riassetto delle risorse che già vengono impegnate nella sicurezza per migliorare i risultati della tutela dei lavoratori.
Entrando nel merito dell’accordo sottoscritto da governo, regioni e province autonome, come prima cosa è stato deciso che la tutela della salute dei lavoratori è di pertinenza specifica del Ssn e che il lavoratore è il fulcro delle azioni previste dall’accordo stesso. Queste azioni sono, comunque, pensate in relazione allo scenario produttivo nazionale costituito per il 95% da aziende di piccola e piccolissima dimensione, a prevalenza artigiane e fortemente frammentate nel territorio.

Gli obiettivi, invece, dell’accordo sono molteplici: il più importante riguarda quelli del Ssn per il consolidamento e lo sviluppo del vigente sistema.
Un esempio di questi è il miglioramento dell’omogeneità degli interventi di prevenzione, divisi in informazione, formazione, assistenza e vigilanza, sia in fatto di copertura quantitativa che di metodologia di intervento. Altri obiettivi sono quelli di implementare la programmazione e la realizzazione delle attività di prevenzione secondo criteri efficaci, di regolamentare, secondo l’art. 27 del dlgs 626/1194, il coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza svolto dai Comitati regionali di coordinamento.
Il conseguimento degli obiettivi ha dei criteri e dei vincoli che dovranno essere rispettati, che risultano essere omogenei in tutto il territorio nazionale e che riguardano principalmente i livelli essenziali di assistenza (Lea). Questi livelli rappresentano la connessione che riguarda le prestazioni erogabili dalle Asl come, ad esempio, i piani mirati di prevenzione, l’attività di tutela nella sua accezione più generale ecc. Le regioni, invece, si adopereranno per un’organizzazione razionale degli interventi che dovrà consentire la copertura di almeno il 5% delle Asl oggetto di ispezioni mentre per le regioni che sono già in linea con questo obiettivo dovranno mantenere lo stesso livello di attività erogata.

Altro tema importante è quello della vigilanza che necessita, secondo l’accordo, di una uniformità di copertura sul territorio nazionale maggiore rispetto al passato soprattutto perché oggi si riescono a garantire solo gli standard minimi: come specificato precedentemente, infatti, l’obiettivo minimo è il raggiungimento delle 250 mila ispezioni annuali.
Come ultimo obiettivo l’accordo prevede la costituzione di un sistema informativo nazionale integrato per la prevenzione nei luoghi di lavoro con la relativa promozione della partecipazione dei vari soggetti al fine di creare un giusto sostegno alle imprese.

A cura di Paola Bivona
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