Incentivi fiscali del 55%: chi, cosa e come

L'Agenzia delle Entrate ha previsto una serie di agevolazioni fiscali per i contribuenti che sostengono spese per interventi mirati al risparmio energetico. ...

13/04/2010
L'Agenzia delle Entrate ha previsto una serie di agevolazioni fiscali per i contribuenti che sostengono spese per interventi mirati al risparmio energetico. Fino al 31 dicembre 2010, si può usufruire di un'agevolazione fiscale per le spese sostenute: l'agevolazione consiste nel riconoscimento di detrazioni d'imposta nella misura del 55% delle spese sostenute, da ripartire in rate annuali, entro un limite massimo diverso per ciascun intervento.

In sintesi i benefici di cui si può avvalere sono:
  • detrazione dalle imposte sui redditi (Irpef o Ires) del 55% delle spese sostenute, entro un limite massimo che varia a seconda della tipologia dell'intervento eseguito;
  • esonero dalla presentazione della certificazione per la sostituzione di finestre, per l'installazione di pannelli solari e per la sostituzione della caldaia esistente con una a condensazione;
  • ripartizione in cinque rate annuali di pari importo per gli interventi eseguiti a decorrere dall'anno d'imposta 2009 (per il 2008 andava da un minimo di tre ad un massimo di 10 anni mentre solo per l'anno 2007 c'era l'obbligo di ripartire la spesa in 3 rate annuali uguali);
  • possibilità di utilizzare l'agevolazione anche per l'installazione di altri tipi di impianto di riscaldamento.

Chi può usufruire degli incentivi?
Possono usufruire degli incentivi tutti i contribuenti, persone fisiche, professionisti, società e imprese che sostengono spese per l'esecuzione degli interventi su edifici esistenti, su loro parti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti. In particolare, sono ammesse all'agevolazione le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti e gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale. Non possono usufruire dell'agevolazione le imprese di costruzione, ristrutturazione edilizia e vendita in caso di spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica su immobili merce.
Nell'ipotesi che gli interventi siano eseguiti attraverso contratti di locazione finanziaria (leasing), la detrazione compete all'utilizzatore ed è determinata in base al costo sostenuto dalla società concedente. Non sono agevolabili, quindi, le spese effettuate in corso di costruzione dell'immobile.

Inoltre l'Agenzia delle Entrate sottolinea che i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza; pertanto per una società non è possibile fruire della detrazione in riferimento ad immobili locati.

La detrazione d'imposta del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi da altre disposizioni di legge nazionali (quale, ad esempio, la detrazione del 36 per cento per il recupero del patrimonio edilizio).

Quali interventi sono agevolati?
Sono agevolati tutti gli interventi su edifici esistenti, parti o unità immobiliari esistenti, perché dotati di impianto di riscaldamento. In particolare per gli edifici esistenti sono oggetto di agevolazione i lavori di riqualificazione energetica su strutture opache verticali (pareti) o orizzontali (tetti, solai, pavimenti) o il montaggio di finestre comprensive di infissi.

Tali interventi devono rispondere a determinati requisiti. Ad esempio, nuove finestre o interventi sui muri devono conferire all'edificio una buona capacità di isolamento che cambia a seconda della fascia climatica in cui è inserita la costruzione: in pratica, i lavori devono rispettare limiti di dispersione che sono chiaramente tabellati o per l'intero edificio o per il singolo elemento costruttivo oggetto dell'intervento (vedi decreto). Anche nel caso di installazione di pannelli solari o di sostituzione della caldaia, tali impianti devono rispondere alle specifiche tecniche riportate nel decreto.

Il rispetto dei limiti deve essere convalidato da un tecnico abilitato, iscritto al proprio Ordine o Collegio professionale. Per alcuni semplici interventi, può essere utilizzata una dichiarazione sostitutiva del produttore dell'elemento posto in opera. Sono ammessi anche interventi su interi condomini ma in questo caso ciò che deve essere valutata è l'efficienza energetica complessiva.

L'Attestato di Certificazione Energetica e l'incentivo del 55%
Le spese per la redazione dell'Attestato di Certificazione Energetica (ACE) sono detraibili per il 55%, ma solo nel caso che l'attestato sia redatto a seguito dei lavori di riqualificazione. Nel caso di nuovi edifici e nel caso di Attestato redatto a fini di compravendita o locazione, la detrazione del 55% non può essere richiesta.

La documentazione prevista dal decreto per la certificazione energetica può essere redatta da un qualsiasi tecnico abilitato alla progettazione di edifici ed impianti nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente ed iscritto allo specifico Ordine o Collegio professionale. Nelle regioni in cui vige una legislazione regionale apposita, invece, i tecnici sono soggetti a detta legislazione. E' necessario incaricare un professionista abilitato alla progettazione, che presenta al cliente una serie di proposte operative per ridurre le dispersioni termiche corredate da adeguata documentazione e, a fine lavori, da un attestato di certificazione energetica.
Alla realizzazione degli interventi, professionista e l'impresa esecutrice vengono pagati dal cliente con un bonifico bancario o postale; tutte le fatture per la qualificazione energetica e l'approvazione del professionista vanno conservate per eventuali controlli fiscali.
Nei casi di riqualificazione energetica, al contrario delle ristrutturazioni edilizie (detrazioni 36%), non è necessario inviare domanda preventiva né altra documentazione all'Ufficio delle Imposte. Gli unici documenti da inviare sono copia dell'eventuale attestato di certificazione energetica e una scheda informativa - necessaria per il monitoraggio dell'iniziativa - all'ENEA. L'invio deve essere fatto attraverso il portale online dell'ENEA, relativamente all'anno di competenza.

A cura di www.certificazioneenergeticaonline.com
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