Innalzamento della soglia nei Servizi di architettura e di ingegneria: Dove sta il problema?

Noto una gran confusione generata o creata dalla possibilità che, con l'articolo 13 del disegno di legge recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa...

01/04/2011
Noto una gran confusione generata o creata dalla possibilità che, con l'articolo 13 del disegno di legge recante “Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese” già approvato dalla Camera dei Deputati ed in corso di esame da parte del Senato, la soglia dei 100.000 euro, al di sotto della quale le stazioni appaltanti possono affidare i servizi di architettura e di ingegneria, utilizzando una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, sia aumentata sino alla soglia comunitaria (125 mila per le amministrazioni centrali dello Stato e 193 mila per le amministrazioni territoriali).

Dalle notizie di stampa si coglie il disaccordo sia di alcuni rappresentati del Consiglio nazionale degli Architetti che dell'Oice che rappresenta gli interessi delle società di ingegneria.
L'Oice, in un comunicato stampa del 29 marzo scorso ha fatto cenno, anche in maniera pesante, alla possibilità che siano “In cinque a spartirsi gli appalti pubblici” mentre i rappresentanti del CNAPPC che sono intervenuti sull'argomento hanno rilasciato dichiarazioni tra di loro, per certi versi, disomogenee.
Leopoldo Freyrie, Presidente del Consiglio nazionale degli architetti è stato possibilista dichiarando al Sole 24 ore “Mi preoccupa perché va nel senso opposto a quello del concorso, rischia di tradursi in una forte riduzione di trasparenza: Però non è un problema di soglia ma di metodo. Può essere utile semplificare il cammino dell'affidamento dell'incarico dove c'è bisogno di velocità, per esempio con i fondi europei, ma la formazione degli elenchi non può avvenire su base esclusivamente locale”.
Paolo Pisciotta, consigliere del Consiglio nazionale degli architetti e Presidente del Centro Studi ha, invece dichiarato “Sono rimasto allibito quando ho visto la norma. Il rischio è di avere un mercato della progettazione che non tiene più conto dei principi europei a garanzia di trasparenza e concorrenza. Soprattutto non vorremmo che in questo modo si pensasse di aggirare l'obbligo previsto dal regolamento degli appalti di tenere conto anche della qualità degli incarichi e non solo dei ribassi. Se l'idea è di allargare la fetta del mercato affidabile a trattativa privata per trattare con i professionisti solo sul prezzo, ci opporremo con ogni mezzo”.

Degli interventi sull'argomento il più equilibrato ci sembra quello di Freyrie che centra, correttamente, il problema.
Ma facciamo alcune precisazioni.
In atto i servizi di architettura e di ingegneria possono essere affidati con tre distinte tipologie di procedure (aperte, ristrette e negoziate) ma, facendo fede alle premesse del nuovo Regolamento (“Ritenuto che, in relazione all'articolo 266, comma 4, la disposizione che configura il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come unico criterio di aggiudicazione ……….”) sembrerebbe con l'unico criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
In particolare per gli affidamenti il cui importo a base di gara è inferiore alla soglia di 100.000 euro, è possibile (ma non obbligatorio) utilizzare una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e procedere, così come disposto dall'articolo 91, comma 2 del Codice dei contratti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza con le procedure previste all'articolo 57 comma 6 del Codice con un invito rivolto ad almeno cinque soggetti.

Il disegno di legge sul quale si sono rivolti, in particolare, gli strali dell'Oice non fa altro che estendere il precedente meccanismo agli affidamenti che hanno un importo a base di gara inferiore alla soglia comunitaria (125.000 e 193.000 euro).
Come è possibile definire detta soluzione un meccanismo che non tiene conto “dei principi europei a garanzia di trasparenza e concorrenza”?
Significherebbe affermare che l'articolo 91, comma 2 del Codice dei contratti, pur dichiarando nel corpo dello stesso il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, proceda ad eluderli.
Da parte nostra per cercare di dare un contributo al problema riteniamo che:
  • qualunque sia la soglia (l'attuale dei 100.000 euro o l'ipotetica nuova dei 193.000 euro) con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il prezzo di aggiudicazione è soltanto uno degli elementi, peraltro certamente ininfluente, perché, di fatto, così come disposto dall'articolo 266, comma 1, lettera c1) viene fissato dal bando di gara ed è presumibile che allo stesso si attesteranno i ribassi di tutti i concorrenti;
  • il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per l'utilizzazione della procedura di cui all'articolo 57, comma 6 del Codice non è legato alla soglia ma alla corretta predisposizione ed utilizzazione dell'elenco degli operatori economici.

Concordiamo con la posizione espressa dal Presidente Freyrie che ha, correttamente, centrato il problema che non è legato al numero dei partecipanti ma alla scelta degli stessi.
In verità la scelta del legislatore italiano di procedere alle aggiudicazioni delle gare relative ai servizi di architettura e di ingegneria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è stata dettata dai forti ribassi con cui sono state effettuate le aggiudicazioni di parecchie gare da quando il decreto Bersani ha liberalizzato le tariffe professionali.
Oggi la scelta di portare la soglia per utilizzare una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara da 100.000 all'attuale soglia comunitaria è stata, probabilmente, dettata, dalla necessità di evitare gare in cui le commissioni giudicatrici, nel caso di un gran numero di partecipanti, abbiano la necessità di parecchio tempo per procedere all'aggiudicazione.
D'altra parte l'invito a cinque soggetti è soltanto una soglia minima e l'amministrazione potrebbe decidere, autonomamente, di invitare un numero maggiore di concorrenti ma, più correttamente si potrebbe aumentare il numero minimo di 5 a 10 per legge con la modifica dell'articolo 91, comma 2 del Codice dei contratti.

I veri problemi legati alla trasparenza sono, invece:
  • quello della definizione degli elenchi da cui prelevare i cinque o più nominativi e della successiva scelta dei soggetti da invitare che per motivi di trasparenza dovrebbe essere effettuata per mezzo di un sorteggio pubblico, con la regola che chi è sorteggiato una prima volta non può più essere sorteggiato una seconda volta se non dopo che siano stati utilizzati tutti i nominativi dell'elenco;
  • quello della scelta della Commissione giudicatrice.

Forse con paletti di questo tipo, le Amministrazioni preferirebbero, nei casi in cui non ci sia l'effettiva urgenza di affidare un servizio, l'utilizzazione dei Concorsi di progettazione.

A cura di Paolo Oreto
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