Interventi edilizi in zona sismica: progetto e titolo abilitativo sempre obbligatorio

Tutti gli interventi edilizi in zona sismica comportano la denuncia ed il preventivo deposito del progetto presso il competente ufficio del genio civile per ...

04/09/2018

Tutti gli interventi edilizi in zona sismica comportano la denuncia ed il preventivo deposito del progetto presso il competente ufficio del genio civile per il rilascio del titolo abilitativo.

Lo ha ribadito la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 39335 del 31 agosto 2018 con la quale ha rigettato il ricorso presentato avverso una decisione di primo grado che aveva condannato il ricorrente contestando il reato di cui agli articoli 93 e 95 per aver realizzato le seguenti opere senza la preventiva denuncia ed il preventivo deposito degli atti progettuali presso il competente ufficio del genio civile:

  • aumento della originaria volumetria di un fabbricato precedentemente interrato;
  • movimenti di terra con formazione di terrazzamenti a monte e il livellamento a valle dell'edificio;
  • sbancamento del terreno lungo i lati dell'edificio, con conseguente aumento del carico urbanistico dovuto alla volumetria fuori terra del manufatto;
  • spostamento dell'accesso al fondo autorizzato lungo il lato sud-est e rampa di accesso per una superficie di circa 1000 metri quadrati;
  • apertura, lungo il lato est dell'edificio, di un vano porta di una finestra in ferro;
  • apertura di due finestre in ferro lungo il lato ovest dell'edificio;
  • eliminazione delle aperture posizionate nella parte a monte del fabbricato, con inserimento, nella muratura perimetrale su tale lato, di piastre metalliche;
  • altezza interna del manufatto pari a m. 4,30, superiore rispetto a quella riportata nei grafici, pari a metri 4.

Gli ermellini hanno subito ribadito il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha ripetutamente delimitato l'ambito di applicazione della normativa sulle costruzioni in zona sismica con riferimento alla natura degli interventi realizzati. Rispondendo alla tesi del ricorrente, la Suprema Corte ha confermato che seppure, in un primo tempo, si sia affermato che la funzione di salvaguardia della pubblica utilità perseguita porta ad escluderne l'applicazione per gli interventi che non interessano la pubblica incolumità, quali quelli di manutenzione ordinaria o straordinaria del patrimonio edilizio già esistente, si è successivamente chiarito che la natura delle opere è irrilevante e ciò in quanto la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica.

Altrettanto irrilevante è stata ritenuta:

  • la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto le disposizioni relative alla disciplina antisismica hanno una portata particolarmente ampia e si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità;
  • la eventuale precarietà dell'intervento, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo, da parte della pubblica amministrazione, di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche.

In definitiva, i giudici della Cassazione hanno ribadito che qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, indipendentemente dalla natura dei materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, l'applicazione delle relative sanzioni, sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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