L’AGENZIA DELLE ENTRATE SUGLI IMPIANTI DI ALLARME

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 164/E dell’11 luglio scorso recante: “ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione dell'art. 1 comma 4...

18/07/2007
L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 164/E dell’11 luglio scorso recante: “ART.11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Interpretazione dell'art. 1 comma 44 della L n. 296 del 2006. Reverse-charge subappalti” ritorna ul problema del reverse charge più volte trattato in altre risoluzioni e chiarisce che l’attività di installazione di impianti di allarme è assoggettata al meccanismo del “reverse charge`` (art.17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972), se eseguita nell’ambito di un contratto di subappalto i cui contraenti (appaltatore e subappaltatore) operano entrambi nel quadro di un’attività riconducibile alla Sezione F della Tabella ATECOFIN 2004 (Costruzioni).
All’attività, quindi, di installazione eseguita per conto di una società che svolge attività di installazione e che a sua volta ha ottenuto l'incarico dal cliente finale (tramite appalto), deve essere applicato il sistema dell'inversione contabile.

L’Agenzia delle Entrate, precisa, poi, che il meccanismo del reverse charge non è applicabile all'attività di installazione eseguita per conto di una società produttrice di impianti di allarme ove la stessa li ceda, con posa in opera, al cliente finale.
Nella risoluzione l’Agenzia precisa che, relativamente all'applicazione del reverse-charge per l'attività di installazione eseguita per conto di una società produttrice di impianti di allarme che, a sua volta, li cede al cliente finale fornendo altresì il montaggio, al fine di determinare il regime applicabile, è necessario verificare la natura giuridica del rapporto contrattuale intercorrente tra il produttore/fornitore e il suo cliente finale posto che il sistema dell'inversione contabile trova applicazione solo se la prestazione dell'installazione è resa nei confronti di un appaltatore.
L’Amministrazione finanziaria fa presente che in linea di principio la distinzione tra contratto di vendita e contratto di appalto dipende dalla causa contrattuale, rintracciabile dal complesso delle pattuizioni negoziali e dalla natura delle obbligazioni dedotte dalle parti.
Quando il programma negoziale posto in essere dalle parti abbia quale scopo principale la cessione di un bene e l'esecuzione dell'opera sia esclusivamente diretta ad adattare il bene alle esigenze del cliente senza modificarne la natura, il contratto è senz'altro qualificabile quale cessione con posa in opera, ed in tale ipotesi resta esculso che la prestazione di montaggio resa al fornitore sia soggetto al regime del reverse-charge.

A cura di Paolo Oreto
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