Il concorso si articolava nel seguente modo:
- in una prima fase, aperta a tutti, si sarebbe dovuta effettuare una preselezione di 10 concorrenti sulla base del curriculum professionale, di due progetti referenziali (ritenuti paragonabili per caratteristiche architettoniche, integrazione urbanistica, funzionalità e complessità al tema del concorso) e dell'offerta economica per l'onorario inerente la prestazione professionale in caso di realizzazione dell'opera;
- nella seconda fase sarebbe avvenuto il vero e proprio concorso di progettazione, anonimo fra i 10 concorrenti scelti.
In particolare, l'Ordine professionale istante ha, tra le altre cose, contestato:
- l'individuazione, fra i criteri di valutazione delle candidature, dell'offerta economica proposta per la prestazione professionale;
- la clausola del bando che prevede che il premio corrisposto è da considerarsi quale acconto sull'onorario.
La Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2007, recante Principi da applicare, da parte delle stazioni appaltanti, nella scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi, specifica la rigorosità della distinzione tra criteri di idoneità per la selezione dell'offerente e criteri di aggiudicazione per la selezione dell'offerta.
Per l'appunto, nel caso esaminato, nella fase di pre-qualificazione dei candidati, è stata inserita l'offerta economica per l'onorario inerente la prestazione professionale che verrà successivamente affidata al primo classificato, in contrasto con i principi della parte II del codice dei contratti, in quanto l'offerta economica non rientra tra i criteri di selezione della capacità ed idoneità di un candidato.
L'Autorità ha fatto, inoltre, presente che il concorso di progettazione si distingue nettamente dall'appalto di servizi di ingegneria e di architettura:
- il primo identifica, infatti, una offerta al pubblico con la quale l'amministrazione aggiudicatrice promette di acquistare, premiandola o meno, un progetto che normalmente è definito a livello di preliminare, ritenuto il migliore da una apposita commissione, in relazione ad una preindicata esigenza;
- mentre nell'appalto di progettazione oggetto del contratto è una prestazione professionale intesa ad un risultato e cioè alla redazione di un progetto, per cui la procedura tende alla selezione del relativo progettista.
A cura di Ilenia
Cicirello