La Corte costituzionale sancisce la legittimità della disciplina della SCIA e della sua applicazione in campo edilizio

La Corte ha riconosciuto che è inappropriato riferire la disciplina della Scia alla materia “tutela della concorrenza”, come affermato dal comma 4-ter dell’a...

02/07/2012
La Corte ha riconosciuto che è inappropriato riferire la disciplina della Scia alla materia “tutela della concorrenza”, come affermato dal comma 4-ter dell’art. 49 del decreto legge n. 78 del 2010, in quanto l’ambito di applicazione della SCIA è diretto alla generalità dei cittadini e perciò va oltre la materia della concorrenza, anche se è ben possibile che vi siano casi nei quali quella materia venga in rilievo. Si tratta dunque di una valutazione da operare caso per caso.

Appare invece corretto, sempre secondo la Consulta, stabilire che la disciplina della SCIA costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m), Cost., in quanto si tratta di una prestazione specifica che attiene al principio di semplificazione dell’azione amministrativa ed è finalizzata ad agevolare l’iniziativa economica (art. 41, primo comma, Cost), tutelando il diritto dell’interessato ad un sollecito esame, da parte della pubblica amministrazione competente, dei presupposti di diritto e di fatto che autorizzano l’iniziativa medesima, diritto da garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.

Da questa considerazione, secondo cui la disciplina della SCIA ben si presta ad essere ricondotta al parametro dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, la Corte desume la piena legittimità della sua applicazione anche alla materia edilizia, in quanto non può porsi in dubbio che le esigenze di semplificazione e di uniforme trattamento sull’intero territorio nazionale valgono anche per tale materia, visto anche che la Scia non si sostituisce al permesso di costruire e che la stessa riguarda soltanto l’inizio del procedimento che consente al privato di dare immediato inizio all’attività, fermo restando l’esercizio dei poteri inibitori da parte della pubblica amministrazione e la sua possibilità di assumere provvedimenti in via di autotutela.



fonte Regione Emilia-Romagna
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