Legittima la valutazione tecnica dell'autorità amministrativa sugli abusi edilizi

Abusi edilizi: è sufficiente la valutazione tecnica dell'Autorità amministrativa per rendere legittimo un ordine di demolizione? Sì, secondo quanto stabilito...

26/04/2013

Abusi edilizi: è sufficiente la valutazione tecnica dell'Autorità amministrativa per rendere legittimo un ordine di demolizione? Sì, secondo quanto stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2001 del 12 aprile 2013, in quanto l'atto finale del Comune è la risultante di sue determinazioni autonome, basate sulla normativa urbanistica ed edilizia rilevante nella specie.

Un parere che i Consiglieri hanno fornito rigettando l'appello alla sentenza n. 68/2012 del T.A.R. Molise - Campobasso Sez. I, resa tra un consorzio costituito da privati cittadini proprietari di immobili danneggiati dal sisma del 2002 - e il proprietario dell'immobile oggetto della disputa, contro il comune molisano di Larino e la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Molise, inerente l'ordine di demolizione di parti ricostruite in modo abusivo, al fine di ripristinare dello stato originario dei luoghi.

Nella fattispecie, i lavori di ristrutturazione stabiliti dopo il sisma per questo edificio, subirono una variazione in corso d'opera che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto poi non conforme sia rispetto al progetto approvato, che in riferimento al piano particolareggiato per il centro storico, riscontrando "variazioni sostanziali" e non "di assestamento", tenendo conto anche della tipologia di lavori fattibili per quella categoria di immobile, e ordinando dunque il ripristino dello stato originario dei luoghi tramite la demolizione di quanto ricostruito in modo differente dal progetto originario.

Ed è proprio contro tale ordine di demolizione, ribadito appunto dalla sentenza 68/2012 del T.A.R. MOLISE - Campobasso Sez. I, che il consorzio e il proprietario dell'immobile si sono appellati presentando numerose motivazioni, che però il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate.

In particolar modo, i Consiglieri hanno stabilito che le Amministrazioni, hanno correttamente rilevato l'abuso edilizio rispetto alla normativa urbanistica comunale vigente e alla destinazione d'uso dell'immobile, legittimandone e ritenendo adeguatamente motivato l'ordine di demolizione,facendo riferimento nella fattispecie all'art. 34 del D.P.R. 380 del 2001 , relativo agli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.

Di rilievo anche il parere sulla possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con una sanzione pecuniaria: essa può essere valutata dall'Amministrazione soltanto in un secondo momento, successivo ed autonomo, rispetto all'ordine di demolizione, come stabilito dalla sentenza del Cons. di Stato, Sez. VI, 28 febbraio 2000, n. 1055 e solo se risulti che la demolizione materiale degli abusi possa incidere sulla statica dell'intero edificio. Elemento non applicabile in questa circostanza, in quanto il Collegio ha osservato che il provvedimento di demolizione che ha ritenuto "tecnicamente possibile" la demolizione delle opere abusive in considerazione dei materiali con cui le medesime erano state realizzate ("travi di legno, tavolato e sovrastante manto di copertura di coppi"), risulta adeguatamente motivato e, pertanto, non illogico né irragionevole come sostenuto dagli appellanti e, quindi, non censurabile dal giudice amministrativo.
 

A cura di Fernanda Anania
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