Lombardia: Approvata la legge sul recupero dei seminterrati in deroga a norme urbanistiche

Via libera a maggioranza in Consiglio regionale a scrutinio segreto con 37 voti favorevoli e 32 contrari alla legge per il recupero dei vani e dei locali sem...

02/03/2017

Via libera a maggioranza in Consiglio regionale a scrutinio segreto con 37 voti favorevoli e 32 contrari alla legge per il recupero dei vani e dei locali seminterrati esistenti. La proposta di legge vuole facilitare la ristrutturazione di ciò che già esiste, ma che non viene sfruttato, consentendo di recuperare i seminterrati per un uso abitativo, commerciale o terziario. Il testo finale della legge approvata definisce come seminterrato “il piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore, anche solo in parte, rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio, e il cui soffitto si trova, anche solo in parte, a una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio”.
Uno dei principali parametri a cui il nuovo provvedimento permette di derogare è l’altezza dei locali da recuperare, che comunque non potrà essere inferiore a 2,40 metri. Nel caso di incremento del carico urbanistico, è previsto l’obbligo di reperire nuovi spazi per parcheggi e servizi consentendo, in caso di difficoltà nel reperimento, la possibilità di monetizzarli: sono esenti dal versamento del costo di costruzione vani e locali seminterrati con una superficie lorda di pavimento non superiore ai 200 metri quadrati se destinati a uso residenziale e non superiore ai 100 metri quadrati se destinati ad altri usi, che costituiscono pertinenza diretta di unità immobiliari.  
E’ fissato un termine massimo perentorio di 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, entro il quale a ciascun Comune resta in ogni caso la facoltà di disporre l'esclusione di parti del territorio dall'ambito di applicazione della legge stessa, per esigenze legate alla necessità di tutela paesaggistica o igienico sanitaria, rischio idrogeologico e difesa del suolo. Restano in ogni caso escluse le parti di territorio interessate da operazioni di bonifica in corso o già effettuate e quelle dove siano presenti fenomeni di risalita della falda acquifera. I Comuni potranno aggiornare gli ambiti di esclusione anche dopo la scadenza dei 120 giorni, qualora in presenza di nuovi eventi alluvionali o a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico.
Ogni intervento dovrà essere effettuato nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e sarà possibile solo laddove i seminterrati siano stati legittimamente realizzati alla data di entrata in vigore della legge e laddove siano posti in edifici già serviti da tutte le urbanizzazioni primarie. Le norme possono essere applicate agli immobili realizzati successivamente all’entrata in vigore della legge, solo se saranno decorsi almeno 5 anni dalla loro costruzione.
I vani e i locali seminterrati non potranno essere oggetto di mutamento di destinazione d’uso nei dieci anni successivi al conseguimento dell’agibilità; ogni cambio di destinazione d’uso sarà assoggettato al pagamento di un corrispettivo secondo quando già previsto nella legge n.12/2005. Qualora il recupero dei locali seminterrati dovesse comportare la creazione di un’autonoma unità abitativa, i Comuni dovranno trasmettere comunicazione alle ATS dell’avvenuto rilascio del certificato di agibilità, ai fini dei controlli necessari per accertare l’idoneità igienico-sanitaria dei locali.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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