Manutenzioni straordinarie: relazione tecnica bluff nel decreto incentivi

La Camera, con 322 voti a favore e 272 contro, ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza subemendamenti ed articoli aggiuntivi, del suo...

07/05/2010
La Camera, con 322 voti a favore e 272 contro, ha votato la fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza subemendamenti ed articoli aggiuntivi, del suo emendamento Dis. 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo unico del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti caroselli e cartiere, di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari settori.

Tra le modifiche più rilevanti per il settore dell'edilizia, è stato confermato l'emendamento presentato da Cosimo Ventucci (Pdl), che riscrive totalmente l'art. 5 (Attività edilizia libera), venendo in parte incontro alle proteste dei liberi professionisti contro una norma che oltre a minare la sicurezza delle strutture, avrebbe contribuito ad aumentare la crisi di un settore già pesantemente martoriato. L'emendamento approvato restituisce dignità alle professioni tecniche, obbligando la presentazione di una relazione tecnica per i nuovi interventi per le quali è stata eliminata la presentazione dei titoli abilitativi. In particolare, sulla questione più delicata delle manutenzioni straordinarie, il DL presuppone l'obbligo dell'intervento di un tecnico abilitato per la redazione non della DIA ma di qualcosa di simile, ovvero di una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, in cui si evinca che l'intervento sia conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti.

In realtà, evidenziamo l'inserimento del comma 7 all'art. 5 del DL n. 40/2010, il quale prevede che nel caso di mancata comunicazione dell'inizio dei lavori o della trasmissione della relazione tecnica si incorre in una sanzione pecuniaria di appena 258 euro, che può ulteriormente essere ridotta di due terzi se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
Chiaramente, la sanzione soft indurrebbe comunque la committenza ad effettuare i lavori in assenza di qualsiasi autorizzazione o progetto, rischiando comunque di incorrere in una multa indubbiamente irrilevante. Quindi, se da una parte i progettisti possono ritenersi soddisfatti per la reintroduzione della relazione per gli interventi di manutenzione straordinaria, dall'altra non c'è comunque da rimanere sereni per questa sanzione "bluff".

Da segnalare, inoltre, la cancellazione della possibilità per le Regioni di restingere il campo di applicazione dell'attività di edilizia libera. Nella nuova versione dell'art. 5, scompare infatti il riferimento iniziale "Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale" e viene, invece, inserita la frase "Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali". Viene inserito il comma 6 il quale prevede per le Regioni a statuto ordinario la possibilità di estendere (e non limitare) la nuova disciplina.

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