Manutenzioni straordinarie: relazione tecnica bluff parte II

Dopo l'approvazione della Camera dell'emendamento Ventucci che ha totalmente riscritto l'art. 5 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (decreto incentivi), c...

10/05/2010
Dopo l'approvazione della Camera dell'emendamento Ventucci che ha totalmente riscritto l'art. 5 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40 (decreto incentivi), continua a far discutere il ruolo che continuerebbe ad avere il tecnico abilitato (senza alcuna altra specificazione) nella redazione del progetto per le manutenzioni straordinarie.

Nella sua nuova formulazione, il decreto incentivi prevede per gli interventi di manutenzione straordinaria la trasmissione all'amministrazione comunale di una relazione tecnica provvista di data certa e corredata dagli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo.

La domanda nasce spontanea: se il tecnico consegna al comune un progetto pienamente conforme agli strumenti urbanistici comunali prendendosi una responsabilità e inserendo una data di inizio lavori, mancando una data di fine lavori ed un collaudo finale, chi assicura che il committente farà realizzare i lavori come previsto dal tecnico?

In sostanza, il tecnico abilitato non farà altro che vendere la propria firma per consentire a committente di realizzare i lavori nel modo in cui preferisce. Probabilmente, l'emendamento o è stato inserito in fretta per far fronte alle richieste dei consigli nazionali dei professionisti senza prevederne le necessarie conseguenze, oppure (ancora peggio) è stato tutto un disegno per raggirare l'ostacolo ed arrivare comunque alle mire iniziali: manutenzioni straordinarie senza titolo abilitativo.

In ogni caso, il provvedimento, dopo l'approvazione della Camera, è stato inviato al Senato per l'approvazione definitiva da realizzare entro il 25 Maggio.

Preghiamo i nostri lettori di leggere attentamente la nuova versione dell'art. 5, allegata alla presente news, e lasciare un commento al problema evidenziato.

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