Manutenzioni straordinarie senza DIA: leggi regionali a confronto

La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2010, n. 71, del Decreto-Legge 24 marzo 2010, n. 40, nonostante le vigorose proteste degli operatori di se...

31/03/2010
La pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2010, n. 71, del Decreto-Legge 24 marzo 2010, n. 40, nonostante le vigorose proteste degli operatori di settore, ha modificato il Testo Unico in Edilizia, DPR n. 380/2001, rendendo libere alcune attività edilizie dai vincoli del titolo abilitativo e, quindi, della denuncia di inizio attività.

Come già rilevato (leggi news), la norma si applica salvo più restrittive previsioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici. In pratica, le Regioni con normativa coerente o antecedente con il DPR n. 380/2001 potranno, dalla data di entrata in vigore del DL n. 40/2010 (26/03/2010), applicare la liberalizzazione prevista dalla nuova normativa. Mentre, le Regioni che hanno una propria normativa regionale in materia e prevedono, dunque, la richiesta del titolo abilitativo, potranno far valere la propria su quella nazionale.

La nuova versione dell'art. 6 (attività edilizia libera), DPR n. 380/2001 prevede tra gli interventi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo l'inserimento delle seguenti attività:
  • gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici;
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
  • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
  • i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

In particolare, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 1, Lett. b) del Dpr 380/2001 si definiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

Ciò premesso, le suddette liberalizzazioni non potranno, comunque, essere applicate in tutte le Regioni, ma solo in alcune. Di seguito, la situazione regionale a confronto.

Le Regioni che non hanno mai legiferato in materia edilizia (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Marche, Molise e Puglia), si dovranno riferire alla nuova versione dell'art. 6 del DPR n. 380/2001 e, dunque, potranno da subito applicare le liberalizzazioni.

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Sardegna, Toscana, Umbria e la provincia autonoma di Trento hanno già legiferato in materia edilizia e, dunque, in queste Regioni non sarà valida la liberalizzazione delle manutenzioni straordinarie. In Campania, secondo quanto previsto dalla Legge regionale 28 novembre 2001 n. 19 recante "Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attu-tivi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del Programma Pluriennale di Attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alle Leggi Regionali 28 novembre 2000, n. 15 e 24 marco 1995, n. 8", gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere realizzati in base a semplice denuncia di inizio attività.

Le leggi di riferimento del Piemonte ed del Veneto sono antecedenti il DPR n. 380/2001 e, nonostante richiedano la DIA per gli interventi di manutenzione straordinaria, dovranno adeguarsi alle nuove modifiche apportate dal DL n. 40/2010.

In Sicilia, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale del 10 agosto 1985, n. 37 recante "Nuove norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, riordino urbanistico e sanatoria delle opere abusive", l'autorizzazione del sindaco sostituisce la concessione per gli interventi di manutenzione straordinaria e di restauro conservativo, così come definiti dall'art. 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, per le opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti, per le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero, per le demolizioni, per l'escavazione di pozzi e per le strutture ad essi connesse, per la costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle dei fondi rustici di cui all'art. 6, per la costruzione di strade interpoderali o vicinali, nonché per i rinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere.

Infine, in Valle d'Aosta, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 6 aprile 1998, n. 11 recante "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta", non sono subordinati a concessione, e sono soggetti a denuncia di inizio dell'attività da depositare presso il Comune, i seguenti interventi:
  • opere di manutenzione straordinaria; opere di restauro e risanamento conservativo in assenza di mutamenti della destinazione d'uso;
  • opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti;
  • recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  • opere di sistemazione di aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria;
  • opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagoma e dei prospetti, non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile, non aumentino il numero delle unità immobiliari e non mutino la destinazione d'uso;
  • realizzazione di parcheggi di pertinenza, nel sottosuolo del fabbricato o del lotto su cui insiste il fabbricato stesso;
  • devoluzione a parcheggio del piano terreno, o di parte di esso, negli edifici esistenti;
  • realizzazione di condutture e impianti interrati e di impianti tecnici al servizio di edifici esistenti;
  • realizzazione di strutture pertinenziali agli edifici esistenti, come tali prive di funzioni autonome e destinate invece al servizio esclusivo degli edifici predetti, o di loro parti, le quali non comportino carico urbanistico alcuno, non determinino aggravio sulle opere di urbanizzazione e presentino piccole dimensioni;
  • opere di demolizione, reinterri e scavi di modesta entità che non attengano alla coltivazione di cave né a bonifiche agrarie;
  • manufatti e sistemazioni all'interno dei cimiteri, nel rispetto del relativo regolamento;
  • manufatti temporanei per la loro natura o per la loro funzione;
  • ricoveri per attrezzi ed altre analoghe costruzioni di piccole dimensioni, funzionali all'attività agricola, ove ammesse dal regolamento edilizio e nei limiti imposti dal regolamento medesimo;
  • intonacatura e tinteggiatura esterna degli edifici ove conforme alle disposizioni comunali in tema di colore e arredo urbano e al regolamento edilizio;
  • varianti ai progetti relativi agli interventi di cui al presente comma;
  • interventi di manutenzione idraulico-forestale dei corsi d'acqua.

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