Manutenzioni straordinarie senza titolo abilitativo a rischio flop

Semplificazioni normative a rischio in 18 delle 20 Regioni italiane. Da un'attenta analisi del decreto incentivi, il cui testo definitivo dovrebbe andare a b...

25/03/2010
Semplificazioni normative a rischio in 18 delle 20 Regioni italiane. Da un'attenta analisi del decreto incentivi, il cui testo definitivo dovrebbe andare a breve alla firma del Capo dello Stato, è possibile osservare come questo intervenga sull'art. 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (DPR n. 380/2001), liberalizzando alcune procedure relative ad interventi edilizi che potranno essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, in pratica senza alcuna Denuncia di inizia attività (DIA), ma si applica salvo più restrittive previsioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici.

Quest'ultima precisazione offre la possibilità ai Comuni di far valere strumenti urbanistici e regolamenti edilizi varati prima della liberalizzazione voluta dal Governo, creando però un contesto legislativo poco chiaro e soggetto ad interpretazioni. Come sostenuto, infatti, dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze Giulio Tremonti nella conferenza stampa che ha seguito l'approvazione del decreto di venerdì scorso, il Governo, con questo decreto, non ha voluto stravolgere le competenze dei governatori che potranno continuare a far valere i propri strumenti urbanistici. L'ultima versione del decreto incentivi prevede, dunque, in caso di conflitto tra la norma statale e quella regionale più restrittiva, che quest'ultima prevalga sulla prima.

Nella pratica, considerati i regolamenti edilizi delle singole Regioni, solo la Sardegna e il Friuli Venezia Giulia hanno liberalizzato gli interventi di manutenzione straordinaria eliminando l'obbligo di presentazione della DIA. Mentre le altre 18 Regioni potranno sempre far valere i propri strumenti urbanistici creando un clima di incertezza che non potrà essere contenuto sin quanto le Regioni non si adegueranno con la norma statale. Intanto, se la norma dovesse passare così com'è, i singoli cittadini vivranno un clima di incertezza che indubbiamente non aiuterà il settore dell'edilizia (già in forte crisi), non sapendo se potranno applicare la norma statale e quindi presentare semplicemente la comunicazione al Comune di inizio lavori, oppure se dovranno seguire la norma regionale e quindi delegare un tecnico per la presentazione della DIA.

Questa ipotesi ha spinto i tecnici di Palazzo Chigi a rivedere le proprie posizioni e appare plausibile che prima della firma del Capo dello Stato vengano apportate delle ultime modifiche che potranno andare a risolvere il problema.

Diversa l'interpretazione fornita dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) che, pur riconoscendo il quadro normativo incerto, hanno affermato che "il decreto innova e supera l'attuale legislazione regionale" e che solo con una legge successiva al decreto incentivi "le Regioni potranno frenare questa innovazione varando norme più restrittive prevalenti".

Intanto ricordiamo che il decreto incentivi prevede l'integrale sostituzione dell'articolo 6 del DPR n. 380/2001 con la "liberalizzazione" di alcune procedure relative ad interventi edilizi minori e potranno essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo (in pratica senza alcuna Denuncia di inizia attività), fatti salvi i casi in cui esistano specifiche disposizioni restrittive, alcuni interventi edilizi quali:
  • gli interventi di manutenzione ordinaria;
  • gli interventi di manutenzione straordinaria, sempre che non riguardino parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento degli standard urbanistici;
  • gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  • le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  • i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio della attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  • le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a 90 giorni;
  • le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola;
  • le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale;
  • i pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al DM n. 1444/1968;
  • le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.

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