NUOVA ORDINANAZA: IVA, CHIUSURA CAMPI, VIABILITA’

Sulla Gazzetta ufficiale n. 212 del 12 settembre scorso è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2009, n. 3805 re...

14/09/2009
Sulla Gazzetta ufficiale n. 212 del 12 settembre scorso è stata pubblicata l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 2009, n. 3805 recante “Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile”.
L’Ordinanza consta di 13 articoli in cui vengono trattati, parecchi argomenti tra i quali quelli sottoriportati.

Imposta valore aggiunto (Iva)
Nell’articolo 1 viene precisato che anche l’IVA è compresa tra le spese ammissibili per le riparazioni o la ricostruzione con miglioramento sismico delle abitazioni con esiti di agibilità B, C ed E. E’ questa la misura più importante dell’ordinanza n. 3805 firmata il 3 settembre dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

Campi di accoglienza
Entro il 6 settembre chi ha la casa agibile (categoria A), dovrà lasciare i campi di accoglienza.
Il Commissario Straordinario avvia infatti un piano di smantellamento delle aree di accoglienza garantendo idonee sistemazioni in strutture della Provincia dell’Aquila ed ogni iniziativa per garantire il trasporto dei cittadini interessati, con particolare riferimento agli studenti.

Viabilità
Nell’articolo 8 dell’ordinanza è previsto uno stanziamento di 10milioni di euro per interventi sulla viabilità, alla luce della riapertura di scuole, università e attività produttive.

Carta acquisti
Con l’articolo 13 viene messa messa a disposizione, per le fasce più deboli della popolazione colpita dal terremoto, una carta acquisti del valore di 160 euro mensili, da utilizzare per la spesa alimentare e sanitaria e il pagamento di luce e gas, fino al 31 dicembre 2010.

Contributi per riparazioni
Tra le altre novità, con l’articolo 11, la proroga dei termini per la richiesta dei contributi per l’abitazione di tipo E, che passano da 90 a 160 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale degli indirizzi operativi dell’ordinanza n. 3790 avvenuta il 31 agosto e con l’articolo 2 la possibilità per l’amministratore di condominio di richiedere il finanziamento agevolato per i contributi per le abitazioni B, C ed E.
I proprietari di case classificate A, B o C che al 6 aprile erano date regolarmente in affitto possono usufruire del contributo (nel limite complessivo di 80.000 euro) per la ricostruzione o riparazione di abitazioni non principali e immobili ad uso non abitativo. Il contributo è concesso solo se i contratti di affitto vengono rinnovati alle stesse condizioni dei precedenti, per la durata di almeno 2 anni e in tutti i comuni del cratere, diversamente da quanto stabilito dall’ordinanza 3803 del 15 agosto.

A cura di Paolo Oreto
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