Nel Decreto Sviluppo ulteriori semplificazioni in materia di Scia e Dia

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 - Suppl. Ordinario n.129 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure per ...

29/06/2012
Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012 - Suppl. Ordinario n.129 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante "Misure per la crescita del paese" (c.d. decreto Sviluppo), il legislatore nazionale ha effettuato nuove misure per l'edilizia al fine di semplificare ulteriormente gli adempimenti a carico di cittadini, imprese e professionisti in riferimento alla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e alla Denuncia di Inizio Attività (DIA).

In particolare, l'art. 13 del DL n. 83/2012 amplia la lista delle autocertificazioni sostitutive al fine di alleggerire gli adempimenti burocratici e ridurre i tempi per l'inizio dell'attività imprenditoriale (non solo quella edilizia).

In riferimento alla SCIA, il decreto Sviluppo modifica l'articolo 19, comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241, prevedendo che nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti. Dunque, per l'avvio dell'attività imprenditoriale, tutti gli atti, richiesti dalla normativa vigente (non solo di livello legislativo ma anche regolamentare), possono essere sostituiti dalle certificazioni, asseverazioni dei tecnici abilitati.

Per quanto concerne l'attività edilizia, il DL n. 83/2012 introduce analoga opportunità anche all'interno della procedura della Dia in edilizia di cui all'articolo 23 del DPR n. 380/2001 (che a livello regionale non è stata rimpiazzata sempre e comunque dalla Scia). In particolare, nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, con la sola esclusione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali e degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo, alla cittadinanza, all'amministrazione della giustizia, all'amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, nonché di quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli imposti dalla normativa comunitaria, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e presupposti previsti dalla legge, dagli strumenti urbanistici approvati o adottati e dai regolamenti edilizi, da produrre a corredo della documentazione, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti.

La denuncia, corredata dalle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dai relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui e' previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la denuncia si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.

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