Norme Tecniche Costruzioni (NTC): il Consiglio superiore LLPP modifica l’articolo 2

Il decreto relativo alle nuove Norme tecniche delle costruzioni è tornato nuovamente al Consiglio superiore dei Lavori pubblici che, nella seduta del 7 dicem...

16/12/2016

Il decreto relativo alle nuove Norme tecniche delle costruzioni è tornato nuovamente al Consiglio superiore dei Lavori pubblici che, nella seduta del 7 dicembre scorso ha apportato significative modifiche all’articolo 2 del provvedimento al fine di adeguarlo alle norme del nuovo Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016.

Il nuovo testo dell'articolo 2 rubricato “Ambito di applicazione e disposizioni transitorie” è il seguente:

1. Nell 'ambito di applicazione del D.Lgs. n. 50/2016, per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 1, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Con riferimento alla seconda e alla terza fattispecie dcl precedente periodo, detta facoltà è esercitabile solo nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all'articolo l. Con riferimento alla terza fattispecie di cui sopra, detta facoltà è esercitabile solo nel caso di progetti redatti secondo le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008.

2. Per le opere private le cui opere strutturali siano in corso di esecuzione o per le quali sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui ali 'articolo 1, si possono continuare ad applicare le previgenti Norme tecniche per le costruzioni fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi.

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Mentre il testo precedentemente approvato era il seguente:

1. Per le opere pubbliche già iniziate, o con lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già approvati prima della data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 1, si possono continuare ad applicare le norme tecniche utilizzate per la redazione dei relativi progetti, fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Per quanto attiene i progetti definivi ed esecutivi la facoltà predetta è limitata ad un periodo non superiore a cinque anni dalla data di approvazione del progetto.

2. Per le opere private le cui opere strutturali siano già iniziate, o sia già stato depositato il progetto esecutivo, ai sensi delle vigenti disposizioni, presso i competenti uffici, ai sensi delle disposizioni vigenti, prima della data di entrata in vigore delle Norme tecniche per le costruzioni di cui ali 'articolo 1, si può continuare ad applicare la norma tecnica utilizzata per la redazione dei relativi progetti, fino all’ultimazione dei lavori ed al collaudo degli stessi.”.

In pratica, nella nuova stesura del comma 1 dell'articolo 2 viene fatto esplicito riferimento, nel caso di opere pubbliche, al nuovo Codice dei contratti (D.Lgs. n. 50/2016) e vengono dettate disposizioni transitorie più dettagliate per l'entrata in vigore delle nuove norme tecniche fissando che per le opere pubbliche o di pubblica utilità in corso di esecuzione, per i contratti pubblici di lavori già affidati, nonché per i progetti definitivi o esecutivi già affidati prima della data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni, si possono continuare ad applicare le previgenti norme tecniche per le costruzioni fino all'ultimazione dei lavori ed al collaudo statico degli stessi. Nel caso in cui, poi, i lavori non siano stati ancora consegnati, la possibilità di utilizzare le previgenti norme vale soltanto nel caso in cui la consegna dei lavori avvenga entro cinque anni dalla data di entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

Per quanto concerne, invece, le opere private, resta tutto come nella precedente versione e le previgenti norme potranno continuare ad essere applicate nel caso in cui le opere strutturali siano in corso di esecuzione nel caso in cui sia stato già stato depositato il progetto esecutivo presso i competenti uffici prima della data di entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le costruzioni.

Questo nuovo passaggio al Consiglio superiore dei Lavori pubblici, comporterà, ovviamente, un allungamento dei tempi per l’approvazione definitiva delle Norme tecniche delle costruzioni che devono ancora essere approvate dalla Conferenza unificata.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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