OBBLIGO DEL TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

A partire da ieri, 1 ottobre 2006, chi assume mano d’opera in un cantiere edile ha l’obbligo (v. Decreto Bersani, art. 36 bis, commi 3° e 4°) di munire tutti...

02/10/2006
A partire da ieri, 1 ottobre 2006, chi assume mano d’opera in un cantiere edile ha l’obbligo (v. Decreto Bersani, art. 36 bis, commi 3° e 4°) di munire tutti i lavoratori presenti in cantiere, prescindendo dalla loro funzione, di un tesserino identificativo corredato di fotografia contenente le generalità del lavoratore e i dati del datore di lavoro.
Per le imprese con meno di 10 dipendenti il tesserino può essere sostituito con un registro di cantiere che dovrà essere vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio.

Con questa iniziativa il legislatore intende combattere il fenomeno del lavoro sommerso e l’impiego nei cantieri di personale inesperto. Attivando anche procedure che portano a una conduzione trasparente e riconoscibile di tutto il personale impiegato nei cantieri edili. Ciò anche nell’ottica di prevenire alcuni fenomeni antinfortunistici grazie all’impiego di personale opportunamente addestrato.
Questa norma viene applicata in attesa del testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

L’obbligo per i lavoratori di dotarsi di tesserino di riconoscimento si estende anche ai lavoratori autonomi che esercitano una qualche attività all’interno del cantiere. In questo caso sarà il lavoratore autonomo stesso a provvedere personalmente alla targhetta di riconoscimento.
Del rispetto della norma sarà responsabile il datore di lavoro, o, in presenza di più datori di lavoro e/o lavoratori autonomi, la committenza.

Per abituare le imprese ad applicare le nuove disposizioni in merito all’uso del tesserino di riconoscimento, la Direzione Provinciale del Lavoro di Modena, ritenendo di fare cosa utile, suggerisce alcune procedure, quali:
1. Richiedere sempre assieme ai documenti di lavoro una foto-tessera.
2. Modificare, qualora si tratti di una società cooperativa, il regolamento interno inserendo la foto-tessera tra i documenti di lavoro da consegnare.
3. Consegnare la tessera al lavoratore unitamente a una informativa circa l'obbligo di esibizione/esposizione e le relative sanzioni.
4. Acquisire a mantenere agli atti la ricevuta del materiale da parte dei singoli lavoratori.
5. Sostituire le tessere eventualmente deteriorate o smarrite.
6. Prevedere, nei contratti di subappalto, l'obbligo per il fornitore di dotarsi (qualora il lavoro sia svolto da Lui stesso) e di dotare i propri dipendenti della tessera.
7. Aggiornare, qualora sia stato redatto, il regolamento aziendale per la contestazione delle infrazioni disciplinari (ex art. 7 della legge n. 300/1970), con la sanzione per la mancata esposizione del "badge".

Ricordiamo, altresì, che i responsabili che omettono di munire i propri dipendenti della tessera di riconoscimento, o in alternativa, di tenere aggiornato il nuovo registro di cantiere, sono puniti con una sanzione amministrativa variabile da 100 a 500 euro per lavoratore.

Con specifico riguardo all’obbligo del cartellino sancito dal citato articolo 36-bis, comma 3 della legge 248/2006 di conversione del decreto legge n. 226/2006, il Ministero del lavoro ha condiviso, sia pure in via informale, l’interpretazione secondo cui l’obbligo di esposizione di tale documento debba essere inteso come immediata disponibilità del cartellino stesso e, quindi, la necessità che il cartellino debba essere tenuto dal lavoratore, anche se non esposto, ed esibito contestualmente alla richiesta.

Precisiamo, per ultimo, che il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale è orientato nel senso che per il personale addetto agli autotrasporti e alle forniture - ad eccezione ovviamente dell’ipotesi della posa in opera - appartenente a ditte estranee a quelle operanti all’interno del cantiere edile, non viga l’obbligo del cartellino né, pertanto, quello del registro giornaliero.

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