ORDINANZA CON ULTERIORI PREVISIONI ED INTEGRAZIONI

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009 l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 con la...

08/07/2009

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E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 3 luglio 2009 l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009 con la quale vengono apportate delle modifiche a delle previsioni contenute in alcune precedenti ordinanze e inserite nuove previsioni.
In particolare, tra le modifiche di maggior rilievo si segnalano quelle relative all’Ordinanza n. 3769/2009 sull’assegnazione temporanea degli alloggi a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma e all’Ordinanza n. 3779/2009 sulla concessione dei contributi per la riparazione degli immobili danneggiati o distrutti.

Nell’Ordinanza n. 3769/2009 viene specificato che gli alloggi da assegnare possono essere anche non arredati ma in tal caso il canone di locazione da corrispondere commisurato in relazione alle diverse tipologie immobiliari sarà ridotto del 10% (art. 3).
Prevista, inoltre, la possibilità che il reperimento dei relativi alloggi da assegnare avvenga non solo nella Regione Abruzzo ma anche in altre Regioni limitrofe (art. 17).

Nell’Ordinanza n. 3779/2009 le modifiche attengono all’importo del finanziamento agevolato per la riparazione delle seconde case con la specificazione che il limite di 80.000 euro deve essere considerato al netto degli onorari e spese notarili per l’accensione del finanziamento.

Il provvedimento prevede anche nuove indicazioni in particolare agli articoli 9, 10 e 11.
L’art. 9 demanda in capo ai Sindaci, previa autorizzazione del Commissario delegato, la possibilità di realizzare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su alloggi di proprietà comunale destinati ad ospitare i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto od in parte ovvero sia stata sgomberata in esecuzione dei provvedimenti delle competenti autorità.
All’art. 10 viene, invece, disposto che la localizzazione delle aree per gli alloggi temporanei a favore dei lavoratori impegnati nella ricostruzione possa avvenire, mediante provvedimento del Commissario delegato, anche in deroga agli strumenti urbanistici, nell’ambito degli insediamenti produttivi.
Prevista, poi, una deroga per la circolazione dei mezzi di trasporto pesanti: l’art. 11 autorizza la circolazione dei veicoli per il trasporto delle cose aventi una massa superiore a 7,5 tonnellate nonché quelli eccezionali e quelli adibiti a trasporti eccezionali, in deroga al calendario per la circolazione fuori dai centri abitati (DM n. 4933/2008).
In questi casi, i conducenti dei veicoli sono tenuti ad esporre sui mezzi utilizzati il logo del Dipartimento della protezione civile e del progetto Case, all’uopo rilasciati, nonché i documenti comprovanti l’impiego delle merci trasportate.
La deroga deve intendersi valida per tutto il territorio nazionale.

Fonte: www.ance.it
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