Opere edilizie temporanee e titolo abilitativo

Un'opera destinata a dare al costruttore una utilità prolungata nel tempo è riconducibile alla nozione di costruzione e, come tale, è soggetta al previo rila...

04/06/2010
Un'opera destinata a dare al costruttore una utilità prolungata nel tempo è riconducibile alla nozione di costruzione e, come tale, è soggetta al previo rilascio del titolo abilitativo. Lo ha affermato la Sezione Terza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana che, con la sentenza n. 961 dello scorso 19 aprile 2010, ha rigettato il ricorso presentato contro il Comune di Firenze per l'annullamento del provvedimento mediante il quale l'Assessore all'Urbanistica ed Edilizia Privata ha espresso il proprio diniego verso la richiesta di condono edilizio per una tettoia in ferro e legno ad uso agricolo.

In particolare, il ricorrente aveva realizzato senza alcun titolo abilitativo una tettoia in ferro e legno per uso ricovero mezzi agricoli, precisando di aver ben mimetizzato il manufatto. Successivamente, aveva presentato istanza di concessione in sanatoria ex lege n.724/94 in relazione alla quale l'assessore al Comune di Firenze adottava provvedimento di diniego, assunto sulla scorta del parere contrario della CEI in quanto i materiali e le caratteristiche aventi natura di temporaneità e privi di ogni intento di decoro, sono incompatibili con la tutela dei valori estetici tradizionali del luogo.

Il TAR toscano ha precisato che un manufatto è riconducibile alla nozione di costruzione solo se è destinato a dare al costruttore una utilità prolungata, e quindi è di fatto destinata a durare nel tempo, necessitando, dunque, di un titolo edilizio. La temporaneità del manufatto non è individuata dalla caratteristica della costruzione, ma dall'uso realmente precario e temporaneo del manufatto destinato a fini specifici e limitati nel tempo. Si tratta quindi di un concetto di precarietà funzionale, che si desume dalla funzione, temporanea o stabile, che il manufatto riveste.

Non richiede, dunque, alcun titolo edilizio il manufatto che è diretto a soddisfare esigenze specifiche e cronologicamente delimitate. Ne consegue che a nulla rileva che il manufatto non sia stabilmente collegato al suolo e sia facilmente amovibile, dal momento che lo stesso è destinato ad uso continuativo e durevole nel tempo. Per lo stesso motivo, sono irrilevanti le caratteristiche costruttive e il tipo di materiale utilizzato, quando queste sono fatiscenti, come, nel caso di specie, di una tettoia in struttura metallica e copertura in legno. Non vale, tuttavia, il contrario: il fatto che l'opera sia destinata a soddisfare esigenze che non sono meramente temporanee può desumersi anche dalla particolare qualità dell'opera realizzata, costituente una vera e propria costruzione.

In definitiva, dunque, nel concetto di trasformazione edilizia soggetta al rilascio di titolo abilitativo edilizio rientrano sicuramente le opere che risultano realizzate con materiali non deperibili col tempo e di non facile rimozione in quanto dalle caratteristiche costruttive, prive del requisito della precarietà, si desume chiaramente che tali opere sono dirette a soddisfare esigenze non cronologicamente delimitate.

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