PAGAMENTO ICI ANCHE PER AREE EDIFICABILI CON VINCOLO DI ESPROPRIO DECADUTO

L'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) va pagata nella misura prevista per le aree edificabili sui terreni per i quali il vincolo di esproprio, imposto per ...

29/10/2008
L'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) va pagata nella misura prevista per le aree edificabili sui terreni per i quali il vincolo di esproprio, imposto per la realizzazione dell'opera pubblica, sia decaduto a causa del decorso del termine quinquennale senza che il progetto sia mai stato realizzato dal comune. Ai fini dell'applicazione del dlgs 504/1992, un'area è, infatti, da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. Per queste aree, l'ICI deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo conto anche di quanto sia effettiva e prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo e di quanto possano incidere eventuali oneri di urbanizzazione.
Questo in sintesi il contenuto della sentenza n.25676 dello scorso 24 ottobre, mediante la quale la suprema corte è intervenuta in merito all'appello presentato da un comune contro la sentenza del tribunale amministrativo regionale che accoglieva il ricorso di un contribuente per la non applicabilità dell'ICI per un'area non più utilizzabile a scopo edificatorio perché inutilmente decorso il quinquennio di validità del vincolo finalizzato alla realizzazione dell'opera pubblica.

I giudici della corte di cassazione hanno accolto pienamente il ricorso presentato dal comune, ammettendo che la considerazione, da parte del giudice di appello, della inedificabilità del terreno in questione in quanto decorso il quinquennio di validità del vincolo finalizzato alla realizzazione dell'opera pubblica, evidenzia una violazione della definizione legale di area fabbricabile data dall'art. 2, comma 1, lett. b del dlgs 504/1992 il quale afferma che il presupposto per il pagamento dell'ICI è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

L'inutile decorso del quinquennio di validità del vincolo finalizzato alla realizzazione dell'opera pubblica non ha nessuna influenza perché non determina la regressione dell'area interessata all'eventuale anteriore destinazione agricola. Nonostante la decadenza del vincolo, il terreno incluso dal piano regolatore generale in zona considerata edificatoria conserva tale qualità, sia pure in misura ridotta, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili. La decadenza del vincolo apre soltanto la porta alla valutabilità in concreto dello steso .


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