PRESENTATO IL NUOVO PACCHETTO

Il Governo si tinge di verde col nuovo pacchetto sul conto energia, presentato il 19 febbraio 2007 in occasione di una conferenza stampa tenutasi presso il M...

20/02/2007
Il Governo si tinge di verde col nuovo pacchetto sul conto energia, presentato il 19 febbraio 2007 in occasione di una conferenza stampa tenutasi presso il Ministero dello Sviluppo. Come affermato dal Ministro Bersani durante la conferenza l’elemento di novità delle misure varate: “hanno tutte una logica di ampio respiro: stimolano la domanda di soluzioni energetiche rivolte al risparmio di energia convenzionale e, al tempo stesso, creano una più ampia offerta di nuove tecnologie, con un conseguente beneficio per l’economia, l’occupazione e l’ambiente. L’efficienza energetica fa bene all’ambiente, all’economia, alle industrie, alla ricerca e alle famiglie”.

Ma vediamo le principali novità rispetto alla precedente versione del decreto:
  • viene modificato il comma 8 dell’art. 4: "Per gli impianti di cui al comma 7, la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante deve essere inoltrata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento di cui all’articolo 10, comma 1, a pena la decadenza del diritto alle tariffe incentivanti. La richiesta è corredata della documentazione finale di entrata in esercizio elencata nell’allegato 4, con le seguenti varianti al punto 5 del medesimo allegato:
    a) il testo del punto c) è sostituito dal seguente: “conformità dell’impianto alle disposizioni dell’articolo 4 del decreto interministeriale 28 luglio 2005, come modificato dal decreto interministeriale 6 febbraio 2006”;
    b) il testo del punto g) è sostituito dal seguente:
    “g1) di non incorrere in condizioni che, ai sensi del decreto interministeriale 28 luglio 2005, articolo 10 commi da 2 a 5, comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe di cui all’articolo 6;
    g2) di beneficiare [o non beneficiare] della detrazione fiscale richiamata all’articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ivi incluse proroghe e modificazioni della medesima detrazione, il cui beneficio comporta una riduzione del 30% delle tariffe incentivanti riconosciute”."
  • modificato il comma 7 dell’art. 5 con il seguente: "Ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per la costruzione e l’esercizio di impianti fotovoltaici per i quali non è necessaria alcuna autorizzazione, nulla osta, parere o altri atti di assenso comunque denominati, come risultanti dalla legislazione nazionale o regionale vigente in relazione alle caratteristiche e alla ubicazione dell’impianto, non si dà luogo al procedimento unico di cui all’articolo 12, comma 4, del medesimo decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ma a semplice dichiarazione di inizio attività. La predetta previsione si applica anche agli impianti che hanno acquisito il diritto alle tariffe incentivanti ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005 e 6 febbraio 2006."
  • vengono inseriti i commi 8 e 9 nell’art. 5, che riportiamo di seguito:
    comma 8: Gli impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b2) e b3), nonché, ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 20 kW sono considerati impianti non industriali e conseguentemente non sono soggetti alla verifica ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, sempreché non ubicati in aree protette.
    comma 9: Ai sensi dell’articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, anche gli impianti fotovoltaici possono essere realizzati in aree classificate agricole dai vigenti piani urbanistici senza la necessità di effettuare la variazione di destinazione d’uso dei siti di ubicazione dei medesimi impianti fotovoltaici.
  • vengono modificate le tariffe incentivanti, cercando di favorire gli impianti di piccola taglia istallati negli edifici, riconoscendo per un periodo di 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto e costante in moneta corrente in tutto il periodo delle tariffe individuate in base al seguente prospetto:
        1 2 3
     
    Potenza nominale dell’impianto
    P (kW)
    Impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b1)
    Impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b2)
    Impianti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b3)
    A)
    1 ≤ P ≤ 3
    0,40
    0,44
    0,49
    B)
    3 < P ≤ 20
    0,38
    0,42
    0,46
    C)
    P > 20
    0,36
    0,40
    0,44
  • viene modificato il comma 4 dell’art. 6, incrementando le tariffe incentivanti del 5% con arrotondamento commerciale alla terza cifra decimale nei seguenti casi:
    a) per impianti fotovoltaici ricadenti nelle righe B) e C), colonna 1, della tabella riportata al comma 1, i cui soggetti responsabili impiegano l’energia prodotta dall’impianto con modalità che consentano ai medesimi soggetti di acquisire, con riferimento al solo impianto fotovoltaico, il titolo di autoproduttore di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e successive modificazioni e integrazioni;
    b) per gli impianti il cui soggetto responsabile è una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica;
    c) per gli impianti integrati, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b3), in superfici esterne degli involucri di edifici, fabbricati, strutture edilizie di destinazione agricola, in sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto;
    d) per gli impianti i cui soggetti pubblici sono enti locali con popolazione residente inferiore a 5000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento Istat.
  • viene aggiunto il comma 5 all’art. 6, che non consente la cumulabilità degli incrementi di cui al comma 4 dello stesso articolo.
  • viene modificato il comma 1 dell’art. 7 con il seguente:
    "Gli impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe incentivanti ai sensi del presente decreto, operanti in regime di scambio sul posto e destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modificazioni e integrazioni, possono beneficiare di un premio aggiuntivo con le modalità e alle condizioni di cui ai successivi commi."
  • modifica al comma 2 dell’art. 7:
    Il diritto al premio di cui al comma 1 ricorre qualora il soggetto responsabile si doti di un attestato di certificazione energetica relativo all’edificio o unità immobiliare, di cui al decreto legislativo citato al comma 1, comprendente anche l’indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare, e, successivamente alla data di entrata in esercizio dell’impianto fotovoltaico, effettui interventi tra quelli individuati nella medesima certificazione energetica che conseguano, al netto dei miglioramenti conseguenti alla installazione dell’impianto fotovoltaico, una riduzione di almeno il 10% dell’indice di prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare rispetto al medesimo indice come individuato nella certificazione energetica. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, l’attestato di certificazione energetica è sostituito dall’attestato di qualificazione energetica di cui al medesimo decreto legislativo.
  • viene eliminato il comma 8 dell’art. 7 che prevedeva la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante e al premio in caso di cessione disgiunta dell’edificio o unità immobiliare e dell’impianto fotovoltaico.
  • viene inserito il nuovo comma 8 nell’art. 7 che prevede:
    Il premio di cui al comma 1 compete altresì, nella misura del 30% di cui al comma 5, agli impianti operanti in regime di scambio sul posto, destinati ad alimentare, anche parzialmente, utenze ubicate all’interno o comunque asservite a unità immobiliari o edifici, come definiti dall’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni, qualora le predette unità immobiliari o edifici siano stati completati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e conseguano, sulla base di idonea certificazione, un indice di prestazione energetica dell’edificio o unità immobiliare inferiore di almeno il 50 % rispetto ai valori riportati nell’allegato C, comma 1, tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni e integrazioni.
  • vengono favorite le scuole pubbliche di qualunque ordine o grado e le strutture sanitarie pubbliche nell’incentivazione, viene infatti inserito il seguente periodo nel comma 1 dell’art. 9: Le tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e il premio di cui all’articolo 7 sono applicabili all'elettricità prodotta da impianti fotovoltaici per la cui realizzazione siano o siano stati concessi incentivi pubblici di natura locale, regionale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, nel solo caso in cui il soggetto responsabile dell’edificio sia una scuola pubblica o paritaria di qualunque ordine e grado o una struttura sanitaria pubblica.
  • viene innalzato l’obiettivo nazionale di potenza nominale fotovoltaica cumulata da installare entro il 2016 da 2.000 a 3.000 MW.
  • viene modificato il comma 2 dell’art. 13 col seguente: "In aggiunta agli impianti che concorrono al raggiungimento della potenza elettrica cumulativa di cui al comma 1, hanno diritto alle tariffe incentivanti di cui all’articolo 6 e al premio di cui all’articolo 7 tutti gli impianti che entrano in esercizio entro quattordici mesi dalla data, comunicata dal soggetto attuatore sul proprio sito internet, nella quale verrà raggiunto il limite di potenza di 1200 MW di cui al comma 1. Il predetto termine di quattordici mesi è elevato a ventiquattro mesi per i soli impianti i cui soggetti responsabili sono soggetti pubblici."
  • viene eliminato il comma 7 dell’art. 16, evitando la speculazione privata nella cessione delle tariffe incentivanti.
A cura di Gianluca Oreto
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