PROCEDURA NEGOZIATA FINO A 500 MILA EURO

Procedura negoziata per i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro. È quanto prevede la legge 22 dicembre 200...

16/01/2009
Procedura negoziata per i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro. È quanto prevede la legge 22 dicembre 2008 n. 201, mediante la quale il Parlamento ha convertito il dl 162 del 23 ottobre 2008 recante, tra gli altri, interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione.

Il decreto-legge 23 ottobre 2008 , n. 162 coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2008, n. 201 prevede all'art. 1, comma 10-quinquies una modifica che, oltre ad avere del rivoluzionario, potrebbe avere degli effetti devastanti sulla legittimità del sistema dei lavori pubblici e che potrebbe andare contro il principio di libera concorrenza comunitario.

L'art. 1, comma 10-quinquies prevede, infatti:
Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di semplificare le procedure d'appalto per i lavori sotto soglia, all'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
"7-bis. I lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono aspiranti idonei in tale numero.
"

La procedura prevista dall'art 57, comma 6 è quella negoziata senza pubblicazione di bando di gara:
Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.

A questo punto ci si rende conto della portata che questa modifica potrebbe avere sull'economia italiana: non essendo più prevista pubblicazione di bando per i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro, le stazioni appaltanti potranno concentrare la concorrenza del bando su un livello locale, eliminando la competitività globale e dunque anche la guerra dei prezzi che ha contraddistinto il panorama dei lavori pubblici degli ultimi anni.

Da un lato, l'innalzamento del limite da 100 mila euro 500 mila euro per l`affidamento di lavori con la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara potrebbe contribuire a ridurre il clima competitivo, riportando e concentrando la concorrenza su un piano locale ed evitando che pre procedure di importo relativamente ridotto possano partecipare concorrenti da tutta Italia che per assicurarsi l'aggiudicazione dell'opera effettuano ribassi antieconomici.

La il rovescio della medaglia prevede che affidando alla stazione appaltante il compito di identificare, secondo proprie valutazioni, gli operatori economici da invitare alla presentazione delle offerte, si possa dare un grado di discrezionalità troppo elevato che, se male utilizzato (e l'essere umano è sempre portato a male utilizzare la libertà fornitagli), potrebbe dare luogo ad arbitrarie ed illegittime preferenze a favore di alcuni operatori ed a scapito di altri, non sempre agevolmente documentabili in sede di tutela giudiziale.

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