PRONTO IL DECRETO DEI BENI CULTURALI

In riferimento a quanto previsto all'articolo 2-quater del Decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63 convertito in legge 25 giugno 2005, n. 109, la nuova procedura...

09/03/2006
In riferimento a quanto previsto all'articolo 2-quater del Decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63 convertito in legge 25 giugno 2005, n. 109, la nuova procedura della verifica archeologica preventiva di un'opera su un determinato territorio si articola in tre fasi.
La prima avviene durante la progettazione preliminare e viene eseguita per mezzo di carotaggi, di studi geofisici e chimici e di saggi archeologici. La seconda si svolge nell'ambito della progettazione definitiva ed esecutiva, con l'esecuzione di sondaggi e di scavi più estesi. In ultimo alle Soprintendenze spetta il compito di redigere la relazione finale, che può portare a tre conclusioni diverse:
- non servono altre indagini;
- si deve procedere alla musealizzazione;
- c`e` un bene archeologico che va mantenuto in sito.

Ovviamente questa procedura non fa saltare la tutela ordinaria e, quindi, se si ritrova una sorpresa archeologica imprevista, i lavori si fermano sempre e comunque, anche se è stata disposta la verifica archeologica preventiva.

Entrata in vigore da molti mesi, la nuova procedura per realizzare opere pubbliche in zone di interesse archeologico è rimasta inapplicata, in attesa che fosse pronto l'elenco ufficiale di archeologi abilitati a raccogliere, elaborare e validare l'indagine archeologica sul tracciato dello scavo da eseguire.
Ma in verità soltanto ora si sboccherà la verifica archeologica per tutte le opere pubbliche poiché soltanto adesso con un Decreto dei Beni culturali vengono individuati gli archeologi competenti ad effettuare le verifiche.

Dopo l'approvazione del Consiglio di Stato allo schema di Decreto Ministeriale, ora il provvedimento è alla firma del ministro Rocco Buttiglione per l'ultimo passaggio, prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale; il provvedimento stesso individua sei specializzazioni con il potere di firma delle relazioni necessarie prima di dare avvio ai lavori pubblici:
- preistoria e protostoria;
- archeologia classica;
- cristiano medioevale;
- fenicio punica;
- topografia antica;
- metodologia della ricerca archeologica.
Restano fuori l'archeologia orientale e quella egiziana.

Il procedimento di iscrizione degli archeologi sarà molto semplice e snello e basterà un'autocertificazione, inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata.
I fac-simile per la domanda saranno pubblicati sulla Gazzetta o reperibili sul sito del Ministero dei Beni culturali. La conclusione del procedimento avverrà con il meccanismo del silenzio-assenso ed il decreto non fisserà anche le tariffe.
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