Periodo transitorio qualificazione SOA: Il testo della legge di conversione sulla Gazzetta ufficiale

Sulla Gazzetta ufficiale n. 176 di ieri 30 luglio è stata pubblicata la legge 23 luglio 2012, n. 119 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del de...

31/07/2012
Sulla Gazzetta ufficiale n. 176 di ieri 30 luglio è stata pubblicata la legge 23 luglio 2012, n. 119 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione".
Ricordiamo che il decreto-legge n. 73/2012 aveva prorogato di ulteriori 180 giorni la definitiva entrata in vigore delle norme previste dal regolamento sui contratti pubblici, di cui al Dpr n. 207/2010, in materia di qualificazione.
Il provvedimento consta di un unico articolo che in tre commi:
  • rinvia di 180 giorni i termini previsti dall'articolo 357, commi 15, 16, 17, 22, 24 e 25 del Regolamento n. 207/2010;
  • rinvia di un altro anno, e perciò all'8 giugno 2013, l'operatività della garanzia globale di esecuzione;
  • rinvia alla naturale scadenza le attestazioni rilasciate in vigenza del Dpr n. 34/2000 nelle categorie non modificate dal regolamento n. 207/2010.

Analizziamo, qui di seguito, le novità introdotte dal decreto-legge e dalla legge di conversione.

Proroga degli attuali attestati fino al 4 dicembre 2012
Con l'integrale sostituzione del comma 12 dell'articolo 357 del Regolamento n. 207/2010 viene prorogata al 4 dicembre 2012 la validità degli attestati SOA nelle categorie "variate" OG 11, OS 7, OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 e OS 2, con scadenza successiva alla data di pubblicazione del Dpr n. 207/2010 mentre dal 5 dicembre prossimo potranno essere utilizzati i nuovi attestati rilasciati secondo le disposizioni del Regolamento n. 207/2010, così come previsto dal comma 17 del citato articolo 357.
Con la nuova formulazione dell'articolo 357 del regolamento n. 207/2010 le imprese in possesso soltanto dell'attestato rilasciato in base al nuovo Regolamento non potranno partecipare alle gare bandite sino al 4 dicembre p.v., poiché, queste ultime continueranno ad essere regolate dalle disposizioni del Dpr n. 34/2000.
E' stato, anche, chiarito che gli attestati rilasciati in vigenza del Dpr n. 34/2000 sono validi sino al termine del regime transitorio, indipendentemente dalla loro scadenza e dal rilascio di un secondo attestato conforme alle disposizioni del Regolamento n. 207/2010.

Sopravvivenza degli attestati con scadenza successiva al 4 dicembre
Con il nuovo comma 12-ter dell'articolo 357 del Regolamento n. 207/2010, non è più prevista la decadenza degli attestati nelle categorie "variate" rilasciati in riferimento al Dpr n. 34/2000 e che abbiano una scadenza successiva al 4 dicembre p.v..
Tali attestati potranno essere utilizzati, dunque, sino alla data di scadenza quinquennale, per la partecipazione a gare di appalto, bandite secondo le disposizioni del Regolamento n. 207/2010, in cui siano previste categorie compatibili con quelle indicate negli attestati stessi e ciò perché il comma 12-ter dell'articolo 357 del Regolamento n. 207/2010 prevede che alcune categorie tra quelle riportate nell’allegato "A" del nuovo regolamento, ovvero: OS7, OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A, devono ritenersi equivalenti a quelle previste nel Dpr n. 34/2000, identificate rispettivamente con gli acronimi OS 7 e OS 8, OS 12, OS 18, OS 21 e OS 2.
Le imprese, dunque, qualificate in queste ultime categorie, potranno utilizzare le proprie attestazioni anche successivamente al 4 dicembre p.v. ed, in sede di rinnovo, potranno utilizzare gli stessi certificati di esecuzione dei lavori, utilizzati per la precedente attestazione in vigenza del Dpr n. 34/2000 e rilasciati secondo il relativo modello previsto dall'allegato "D".
Viene, dunque, previsto un meccanismo di equivalenza e viene meno la necessità di richiedere alle stazioni appaltanti, per la qualificazione nelle categorie OS7, OS 12-A, OS 18-A, OS 21 e OS 2-A la riemissione dei certificati.
Per ultimo, per quanto concerne gli importi, sempre nel citato comma 12-ter, viene previsto che gli importi contenuti nelle attestazioni rilasciate in vigenza del Dpr n. 34/2000, si intendono sostituiti, e quindi arrotondati, ai valori riportati all'articolo 61, commi 4 e 5 del regolamento a far data dal 5 dicembre p.v.

Categorie per le quali è necessaria la riemissione dei Certificato esecuzione lavori
Per quanto concerne le categorie OS 8, OS 12-B, OS 18-B, OS 20-B e OS 2-B, nonché per la OG 11 del Regolamento n. 207/2010 non è prevista alcuna equivalenza e le imprese dovranno richiedere alle stazioni appaltanti la sostituzione dei vecchi certificati di esecuzione dei lavori, emessi sulla base del modello previsto dall'allegato "D" del Dpr n. 34/2000 con i nuovi, secondo il modello previsto dall'allegato “B.1” del regolamento n. 207/2010 che consentirà di ottenere una nuova qualificazione nelle categorie OS 8, OS 12-B, OS 18-B, OS 20-B e OS 2-B.
Per quanto concerne la categoria OG11 non è più prevista la remissione dei certificati di esecuzione dei lavori da parte della stazione appaltante con la suddivisione dell'importo nei lavori impiantistici effettivamente realizzati.
In particolare il nuovo comma 14-bus dell'articolo 357 del Regolamento n. 207/2010 semplifica notevolmente il sistema, introducendo un meccanismo convenzionale in base al quale le SOA suddividono l’importo dei certificati di esecuzione dei lavori riportanti la categoria OG 11, secondo il modello previsto dall'allegato "D" del Dpr n. 34/2000 ripartendolo nelle categorie OS 3, OS 28, OS 30, secondo le percentuali del 20%, 40% e 40%.
Gli importi, poi, ricavati attraverso le precedenti percentuali saranno utilizzati dalle SOA per il calcolo dei requisiti di qualificazione delle imprese che - in ragione di quanto previsto dall'articolo 79, comma 16, del regolamento n. 207/2010 - devono dimostrare, rispetto all'importo della classifica richiesta in OG 11, di aver eseguito lavori specialistici nella OS 3 pari al 40%, nella OS 28 pari al 70% e sempre pari al 70% nella OS 30.

Verifica triennale
La disposizione di cui all'articolo 77 del Dpr n. 207/2010 prevede che, allo scadere del periodo triennale di validità dell'attestato SOA, l'impresa debba sottoporsi alla verifica del mantenimento di taluni specifici requisiti di qualificazione (cosiddetta verifica triennale) dimostrando di essere in possesso, in rapporto alla cifra di affari in lavori, di adeguati costi sostenuti per le attrezzature tecniche e per l'organico medio annuo, nei limiti di una tolleranza del 25% rispetto ai requisiti previsti inizialmente per il rilascio dell'attestazione.
Tale tolleranza del 25% è elevata al 50% sino al 31 dicembre 2012.

Alleghiamo alla presente notizia il testo della legge di conversione, del decreto-legge n. 73/2012 coordinato con la legge di conversione e uno schema predisposto dall'Ance sull'argomento della qualificazione e relativo al nuovo regime transitorio qualificazione SOA.

A cura di Paolo Oreto
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