Piemonte: nuova legge urbanistica regionale

Soddisfazione da parte del Vice Presidente della Regione ed Assessore all’Urbanistica Ugo Cavallera, per l’approvazione avvenuta oggi in Consiglio regionale ...

26/03/2013
Soddisfazione da parte del Vice Presidente della Regione ed Assessore all’Urbanistica Ugo Cavallera, per l’approvazione avvenuta oggi in Consiglio regionale del Ddl 153, la nuova legge urbanistica: sostituisce la “storica” legge 56/1977 che per oltre 35 anni ha rappresentato il riferimento normativo per la pubblica amministrazione e per i privati.
“In questi decenni, molti sono stati i tentativi di riscrivere la legge Astengo: con orgoglio possiamo dire che a metà di questa legislatura siamo riusciti a portare a termine la riforma della legge urbanistica, obiettivo che ci eravamo posti all’inizio del nostro mandato e che rappresenta una concreta dimostrazione dell’impronta moderna e riformatrice dell’amministrazione regionale. In un periodo di grande difficoltà per tutto il Piemonte, è indispensabile rispondere con provvedimenti che diano una scossa a tutto il sistema economico, riducendo l’impatto della burocrazia.” – dichiara Cavallera.
La legge approvata oggi è un ulteriore tassello verso la semplificazione normativa e fornisce un aggiornato e valido strumento di intervento per operatori pubblici e privati.
In estrema sintesi, la nuova legge – che, anche per semplicità operativa, mantiene l’articolazione della “storica 56” – si basa su principi semplici e condivisi:
• Un articolato più semplice e chiaro, per aumentare le certezze normative e per favorire gli interventi; • La scelta di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, limitando l’uso dei suoli agricoli, risorsa preziosa del Piemonte;
• La collaborazione continua con i Comuni, definendo i Piani Regolatori e le loro principali varianti attraverso le “conferenze di copianificazione”, una esperienza che distingue il Piemonte nel panorama delle regioni italiane.
• L’ingresso del Piemonte nel mondo della “urbanistica senza carta”, favorendo la gestione delle pratiche urbanistiche per via solo telematica.
Conclude Cavallera: “Resta ancora una sfida da affrontare, tipica del nostro Piemonte e dei suoi 1207 Comuni : molti piccoli Comuni – ben la metà del totale – hanno difficoltà a gestire la complessità tecnica dell’urbanistica, seppur semplificata, per le carenze nel loro bilancio e nel loro organico. La Regione deve pertanto offrire un rinnovato sistema di aiuti tecnici ai Comuni, nella convinzione che un’urbanistica corretta sia una chiave di sviluppo del territorio: ogni intervento concreto, ogni investimento pubblico e privato ha infatti bisogno di essere recepito da uno strumento urbanistico. Più rapida è l’approvazione del Piano, più alta è la sua qualità, migliore sarà il Piemonte”.

L’Assessore Cavallera ha anche ricordato le peculiarità del processo, tramite cui la nuova legge ha preso corpo ed è stata approvata: “Penso che in pochi casi si sia svolta una così capillare opera di illustrazione e consultazione. La legge ha preso le mosse dalle proposte presentate, oltre due anni orsono, dall’ANCI e dal coordinamento delle Associazioni imprenditoriali del Piemonte; è poi stata sviluppata attraverso decine di incontri, dibattiti e consultazioni, con amministratori, esperti, tecnici e cittadini; negli incontri sono stati raccolti i suggerimenti e chiariti i dubbi di oltre 5000 piemontesi, profondamente interessati alla materia. L’iter è stato poi perfezionato in Consiglio, con un’attenta e puntuale analisi sia nella 2° Commissione Consiliare, sia in Aula.
Ora, a legge approvata, predisporremo immediatamente una prima bozza del “Codice dell’Urbanistica Piemontese (una raccolta dei principali testi di legge, nella loro versione aggiornata), che diffonderemo capillarmente, anche tramite Associazioni ed Ordini, utilizzando esclusivamente l’informatica”.

Entrando in un’analisi più di dettaglio, ricordiamo che la nuova legge urbanistica regionale concede ampie libertà ai Comuni, tra cui quella di fissare i tempi in cui si svolgono le “conferenze di pianificazione”, e quindi la costruzione ed approvazione dei Piani: la Regione cessa pertanto di essere fonte di “ritardi” (uno storico problema di tutte le norme urbanistiche italiane) per diventare soggetto di stimolo, di indirizzo e di guida al lavoro dei Comuni e dei numerosi soggetti, pubblici e privati, che attuano l’urbanistica piemontese.
Occorre infatti ricordare che, in Piemonte, l’urbanistica è un processo che interessa “grandi numeri”:
• per il numero dei Comuni, che sono ben 1207 (con la recente aggiunta di Mappano), su un totale di 8094 Comuni in tutte le 20 Regioni d’Italia. Un dato, per confronto: l’Emilia Romagna si articola in 348 Comuni, la Calabria in 408 Comuni;
• per le dimensioni: solo 41 Comuni superano i 15.000 abitanti. I Comuni con meno di 1000 abitanti, per i quali la legge 148/2011 ha imposto l’obbligo di gestire in forma associata tutte le loro funzioni sono ben 597 su 1206;
• perché i Comuni mantengono costantemente aggiornati i propri Piani, con un continuo processo di varianti: ad oggi si contano circa 400 varianti “maggiori” (approvate in concerto tra Regione, Provincia e Comune; di esse oltre 130 hanno concluso con successo l’iter approvativo) ed oltre 7.100 varianti “minori” (demandate per l’approvazione ai soli Comuni, previa verifica delle Province).
• Vanno inoltre considerati gli innumerevoli “Piani Attuativi”, proposti dai privati per realizzare gli interventi di maggiore importanza: almeno 20.000 in tutto il Piemonte.

Venendo ai contenuti tecnici della nuova legge urbanistica, il primo punto da sottolineare consiste nel mantenimento della struttura della “storica 56”, anche allo scopo di favorire i riferimenti mentali dei tecnici, costruiti in 35 anni di applicazione della norma.
In sintesi, i punti principali della nuova legge urbanistica possono essere così esposti:
• aggiornamento del quadro di riferimento della pianificazione territoriale e paesaggistica (nuovo ruolo del Piano territoriale regionale e del Piano paesaggistico regionale; maggior operatività per i piani territoriali a scala provinciale);
• affermazione dell’istituto della co-pianificazione quale strumento “ordinario”, da applicare all’intero sistema della pianificazione urbanistica;
• conferma del ruolo centrale del Piano Regolatore Generale, come strumento unitario di governo del territorio alla scala locale;
• apertura a proposte anche innovative in materia di pianificazione locale, come l’utilizzo di modelli “strutturali” per il piano regolatore generale. Le innovazioni non sono tuttavia imposte, nella convinzione che nuovi percorsi e nuove idee debbano maturare “dal basso”, tramite le proposte dei Comuni e dei loro tecnici;
• norme più precise ed operative per le varianti ai PRGC, per dare maggior certezza a tutti i processi pianificatori;
• nuova e più chiara regolamentazione delle “varianti parziali”, per dare maggiori certezze a questo diffuso strumento per l’aggiornamento dei Piani;
• riconoscimento dei processi di variante “semplificata” agli strumenti urbanistici derivanti da norme e discipline statali o regionali speciali (accordi di programma, fondi europei, sportelli unici, interventi di recupero urbano);
• introduzione di nuovi strumenti, definiti come “accordi territoriali” e “accordi di pianificazione”, per la condivisione e concertazione delle scelte delle politiche territoriali;
• introduzione dei principi della perequazione territoriale e urbanistica, quali strumenti dell’operatività della pianificazione;
• riconoscimento e conseguente regolamentazione di istituti da tempo operativi presso i Comuni piemontesi (monetizzazione di opere ed aree a vantaggio dei Comuni, presentazione di proposte urbanistiche da parte di soggetti privati), nel rispetto dell’esclusivo potere pubblico nella approvazione finale degli atti interessanti il territorio.
• coordinamento della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) nelle procedure di pianificazione, costruendo un solido raccordo tra procedure urbanistiche ed ambientali, assicurando l’unitarietà e semplicità dell’iter complessivo;
• coordinamento per quanto attiene alle procedure per la tutela idrogeologica e sismica del territorio;
• eliminazione dei riferimenti relativi al regime attuativo delle trasformazioni edilizie, che risultavano ormai in contrasto con l’evoluzione della legislazione nazionale.

fonte www.regione.piemonte.it
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