Prestazioni Gratuite, Francesco Peduto (Geologi): sentenza Consiglio di Stato su caso Catanzaro sconcertante

“La sentenza n. 4614/2017, con la quale il Consiglio di Stato ha ribaltato un pronunciamento del TAR Calabria relativo all’illegittimità di una gara bandita ...

09/10/2017

La sentenza n. 4614/2017, con la quale il Consiglio di Stato ha ribaltato un pronunciamento del TAR Calabria relativo all’illegittimità di una gara bandita dal Comune di Catanzaro che, per la redazione del piano strutturale della città, aveva stabilito un compenso simbolico di un euro, è sconcertante”.

Questo il commento del Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Francesco Peduto, alla sentenza n. 4614 del 3 ottobre 2017 con la quale il Consiglio di Stato ha dato il via libera ai contratti a titolo gratuito per i professionisti (leggi articolo). Ricordiamo che la vicenda riguarda il bando del Comune di Catanzaro per la redazione del Piano strutturale e del relativo Regolamento Edilizio Urbanistico (REU) con un importo a base di gara pari a 1 euro e un rimborso spese (preventivamente autorizzate ed effettivamente sostenute e documentate) nel limite massimo di 250 mila euro. Un bando che sin'ora ha prodotto la Deliberazione della Corte dei Conti n. 17572 del 12 febbraio 2016, la sentenza n. 2435 del 13 dicembre 2016 della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria e adesso la sentenza del Consiglio di Stato che rappresenta una vera e propria stangata per i liberi professionisti.

Una sentenza illogica e inspiegabile - denuncia il Presidente dei Geologi - che non tiene in nessun conto dei principi del Codice Appalti, il quale, non solo delinea un percorso mirando alla qualità del progetto, ma addirittura, nella versione emendata dal correttivo, stabilisce l'obbligo di utilizzare il Decreto Parametri per stabilire correttamente i compensi da porre a base di gara. Non possiamo essere assolutamente d’accordo con il merito delle motivazioni utilizzate per la sentenza, alcune delle quali riteniamo che siano addirittura infondate tenendo conto della normativa vigente: in particolare ai sensi del combinato disposto dei commi 8, 8 bis e 8 ter dell’articolo 24 del Dlgs 50/2016 sono vietate le prestazioni professionali a titolo gratuito a vantaggio di una pubblica amministrazione, il pagamento del corrispettivo non può essere subordinato al finanziamento dell’opera, né possono essere previste, quale corrispettivo, forme di sponsorizzazione o di rimborso”.

Da sottolineare che la sentenza arriva per un caso precedente il D.Lgs. n. 56/2017 (c.d. Decreto correttivo) che modifica l'art. 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) che nella nuova versione obbliga le stazioni appaltanti all'utilizzo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17/06/2016 come base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento.

Nonostante questo, la sentenza risulta essere molto pericolosa e "potrebbe determinare - conclude il Presidente Peduto - coni d’ombra nel comportamento della Pubblica Amministrazione, soprattutto in relazione ad inquietanti e non meglio identificate altre utilità e lascio alla fantasia di ognuno immaginare le possibili degenerazioni derivanti dall’utilizzo di tale strumento. I Professionisti non possono assistere inermi ad una sentenza che lede la loro dignità ma anche i legittimi interessi dei cittadini e del Paese, pertanto nei prossimi giorni verificheremo insieme agli altri Presidenti della Rete delle Professioni Tecniche ogni utile azione da mettere in campo per rimediare a questa scellerata decisione”.

Leggi il commento del Presidente del CNAPPC Giuseppe Cappochin.

Leggi il commento del Presidente del CNI Armando Zambrano.

Leggi il commento del Presidente OICE Gabriele Scicolone.

Leggi il commento del Segretario Nazionale di FederArchitetti arch. Maurizio Mannanici.

Leggi il commento di Inarsind.

Leggi il commento del Presidente di Inarcassa Giuseppe Santoro.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

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