RECUPERO DEI SOTTOTETTI

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta regionale del 27 dicembre 2005, n. 52 la legge regionale 27/12/2005, n. 20 recante “Modifiche alla legge regionale 11 marz...

17/01/2006
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta regionale del 27 dicembre 2005, n. 52 la legge regionale 27/12/2005, n. 20 recante “Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (legge per il governo del territorio), in materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti”. Il testo normativo è entrato in vigore il 14 gennaio 2006 e definisce i sottotetti come i volumi sovrastanti l’ultimo piano degli edifici dei quali sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, precisando successivamente che negli edifici, destinati a residenza per almeno il venticinque per cento della superficie lorda di pavimento (s.l.p.) complessiva, esistenti alla data del 31 dicembre 2005, o assentiti sulla base di permessi di costruire rilasciati entro il 31 dicembre 2005, ovvero di denunce di inizio attività presentate entro il 1° dicembre 2005, è consentito il recupero volumetrico a solo scopo residenziale del piano sottotetto.
Particolare attenzione merita la qualità estetica del recupero del sottotetto e l’immagine esterna poiché i progetti di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, che incidono sull’aspetto esteriore dei luoghi e degli edifici e da realizzarsi in ambiti non sottoposti a vincolo paesaggistico, sono soggetti all’esame dell’impatto paesistico previsto dal piano territoriale paesistico regionale.
Il divieto di realizzare sottotetti negli edifici di nuova costruzione è esteso da tre a cinque anni.
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