Modificando quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del provvedimento 6 dicembre 2006, gli ufficiali giudiziari, i segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali di cui alla lettera b) dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, per gli adempimenti di competenza relativi agli atti da essi redatti, ricevuti o autenticati, possono utilizzare le procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, dalla data fissata con successivo provvedimento interdirigenziale contenente le modalità di abilitazione per la trasmissione telematica dell'adempimento unico e di pagamento da parte degli stessi soggetti.
La trasmissione telematica degli atti sarà, dunque, facoltativa e avrà le seguenti scadenze:
- a decorrere dal 12 maggio 2008, per la trasmissione telematica degli atti, possono essere utilizzate le specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30 aprile 2008;
- a decorrere dal 1 luglio 2008, per la trasmissione telematica degli atti, devono essere utilizzate le specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 30 aprile 2008.
A cura di Ilenia
Cicirello