RITENUTE DELLO 0,50 PER CENTO

Il nuovo regolamento ex articolo 5 del D.Lgs. n. 163/2006 contiene al Titolo II della Parte I, tre articoli dedicati alla Tutela dei lavoratori e regolarità ...

03/01/2008
Il nuovo regolamento ex articolo 5 del D.Lgs. n. 163/2006 contiene al Titolo II della Parte I, tre articoli dedicati alla Tutela dei lavoratori e regolarità contributiva.
Il nuovo Titolo è nato dall’esigenza di riportare all’interno del nuovo regolamento, adeguandole alcune norme, in verità già previste nel Capitolato generale d’appalto n. 145/2000.
Ed, infatti, l’articolo 4 del nuovo Regolamento non è altro che la riproposizione dell’articolo 7 del capitolato generale d’appalto di cui al D.M.LL.PP: n. 145/2000 in cui l’unica modifica consiste nell’avere tolto nella parte finale del comma 2 le parole “ove richiesto.

L’articolo 5, non è altro che la riproposizione dell’articolo 13 del citato capitolato generale d’appalto di cui al D.M.LL.PP: n. 145/2000 mentre con l’articolo 6 dedicato al Documento unico di regolarità contributiva viene recepita buona parte della Circolare del Ministero del lavoroi 12 luglio 2005 sul documento unico di regolarità contributiva che si prevede sia applicabile anche a tutti i contratti di lavori, servizi e forniture.

Con l’entrata, in vigore del nuovo Regolamento, verranno abrogati alcuni articoli del capitolato generale d’appalto di cui al D.M.LL.PP: n. 145/2000 e precisamente:
  • l’articolo 5, comma 1 - Cantieri, attrezzi, spese;
  • l’articolo 7 - Tutela dei lavoratori;
  • l’articolo 9 - Riconoscimenti a favore dell’appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori;
  • l’articolo 10 - Variazione al progetto appaltato;
  • l’articolo 11 - Varianti in diminuzione migliorative proposte dall’appaltatore;
  • l’articolo 12 - Diminuzione dei lavori;
  • l’articolo 13 - Pagamento dei dipendenti dell’appaltatore;
  • l’articolo 14 - Danni;
  • l’articolo 20 - Compensi all’appaltatore per danni cagionati da forza maggiore;
  • l’articolo 21 - Tempo di ultimazione dei lavori;
  • l’articolo 22 - Penali;
  • l’articolo 24 - Sospensione e ripresa dei lavori;
  • l’articolo 25 - Sospensione illegittima;
  • l’articolo 26 - Proroghe;
  • l’articolo 29 - Termini di pagamento degli acconti e del saldo;
  • l’articolo 30 - Interessi per ritardato pagamento;
  • l’articolo 31 - Forma e contenuto delle riserve;
  • l’articolo 32, comma 4- Definizione delle riserve al termine dei lavori.
contenenti norme già inserite all’interno o del Codice stesso o del nuovo regolamento.
Non appena il nuovo Regolamento sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale e sino a quando non sarà emanato il nuovo Capitolato generale d’appalto, del vecchio resteranno in vigore gli articoli non ricompresi nel precedente elenco.

Con il nuovo regolamento la trattenuta verrà operata direttamente dalla stazione appaltante che provvederà allo svincolo della stessa soltanto in sede di liquidazione finale e dopo l’approvazione del certificato di collaudo o dopo la verifica di conformità, sempre che gli enti previdenziali e assistenziali non abbiano comunicato inadempienze dell’appaltatore.
La ritenuta sarà accontonata, dunque, per pagare quanto dovuto in caso di inadempienze accertate dagli enti previdenziali e assicurativi
In caso di ritardo nel pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore al personale dipendente, il responsabile del procedimento inviterà l’appaltatore a provvedere al pagamento entro quindici giorni ed in caso di inadempimento la stazione appaltante pagherà i lavoratori detraendo l’importo dalle somme dovute all’appaltatore stesso. Nel caso di opposizione dell’appaltatore. la pratica verrà inoltrata dalla direzione provinciale del lavoro per gli accertamenti.

A cura di Paolo Oreto
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