Regione Siciliana: Aiuto! Una norma del DPR 380 non applicata da alcuni enti locali

L’art. 1, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 ha introdotto nell’ordinamento regionale, con modifiche, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; nel d...

13/12/2016

L’art. 1, comma 1 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 ha introdotto nell’ordinamento regionale, con modifiche, il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380; nel dettaglio l’articolo 17 del citato D.P.R. n. 380/2001 non è stato recepito integralmente ma con modifiche così come stabilito dall’articolo 8 della citata legge regionale n. 16/2016 che è infatti rubricato “Recepimento con modifiche dell'articolo 17 ‘Riduzione o esonero dal contributo di costruzione’ del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.

Il testo dell’articolo 17 del D.P.R. n. 380 oggi vigente nella Regione siciliana, così come definito dal citato articolo 8 della L.R. n. 16/2016, sostituisce integralmente l’articolo 17 in atto vigente nelle altre regioni italiane modificando ed estendendo, al comma 3, i casi in cui il contributo di costruzione non è dovuto. In particolare nei due box sottostanti sono riportati i testi della lettera a) del comma 3 nei due casi di norma nazionale e di norma regionale.

DPR 380 vigente in ambito nazionale * Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.

(Omissis)

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153;

DPR 380 vigente nella Regione Siciliana * Art. 17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.

(Omissis)

3. Il contributo di costruzione non è dovuto:

a) per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del Codice civile o dell’imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni;

Confrontando la lettera a) della norma nazionale e della norma regionale è possibile riscontrare come nella norma nazionale si parli di contributo di costruzione non dovuto soltanto nel caso di “imprenditore agricolo a titolo principale” (oggi il titolo di “imprenditore agricolo a titolo principale” di cui all’articolo 12 - abrogato dal d.lgs. n. 99/2004 -  della legge n. 153/1975 è, di fatto, sostituito dal titolo di “imprenditore agricolo professionale” di cui all’articolo 1, comma 1, del d.lgs. n.99/2004) mentre nella norma regionale si parli di contributo di costruzione non dovuto in entrambi i casi di imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del Codice civile o di imprenditore agricolo professionale. In pratica, con il nuovo testo dell’articolo 17 del citato D.P.R. n. 380/2001, oggi vigente nella regione siciliana, viene estesa la platea di coloro che hanno diritto alla riduzione o esonero del contributo di costruzione.

La nuova lettera a) del comma 3 così come introdotta nell’ordinamento della Regione siciliana per la gratuità della concessione fa riferimento a due specifici soggetti e precisamente:

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile nella veste modificata dall’articolo 1 del D.lgs.  18/05/2001, n. 228 il cui testo è riportato nel box sottostante

“E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.

  • gli imprenditori agricoli  professionali (IAP) di cui all’articolo 1, comma 1, del  decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99  il cui testo del primo periodo è riportato nel box sottostante
"Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro".

Con la nuova condizione introdotta nella lettera a) del comma 3 dal legislatore regionale, avrebbe potuto omettersi la seconda possibilità (quella dell’imprenditore agricolo professionale in quanto la prima possibilità (quella dell’imprenditore agricolo di cui all’articolo 2135 del Codice civile) è più estensiva e ricomprende, quindi, la seconda ma non potendo fare un processo alle intenzioni e, con una interpretazione letterale della norma vigente nella regione siciliana, è possibile affermare che si tratta di una norma vigente nel territorio della Regione siciliana che dovrebbe essere applicata dagli amministratori degli Enti locali. Si potrebbe sindacare o meno sulla necessità di tale norma che, di fatto, colpisce dal punto di vista economico le amministrazioni comunali della Regione siciliana ma riteniamo non corretto l’atteggiamento di quelle amministrazioni comunali che hanno deciso di far pagare tutti coloro che non hanno la qualifica di imprenditore agricolo professionale e che, quindi, non dimostrino di ricavare dall’attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro.

Con tale soluzione, le amministrazioni comunali che non rispettano l'articolo 17 del DPR n. 380/2001 vigente nella Regione siciliana fanno, immediatamente, cassa e spingono i cittadini a pagare con riserva per ottenere il permesso di costruire e procedere, successivamente, alla richiesta di rimborso delle somme pagate difformemente a quanto previsto dal citato articolo 17.

Ovviamente, nel caso in cui il rimborso non venga effettuato, il cittadino non avrà altra soluzione chericorre ai tribunali amministrativi regionali ed al Consiglio di Giustizia amministrativo.

Al fine di evitare tali equivoci e chiarire alle amministrazioni comunali come operare non sarebbe male un chiarimento ufficiale da parte del Dipartimento dell’Urbanistica dell’Assessorato regionale Territorio ed Ambiente

A cura di Paolo Oreto

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