Regione Siciliana e Genio Civile: nuovi chiarimenti sugli interventi edilizi dopo lo Sblocca Cantieri

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, sono state apportante div...

26/09/2019

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 32/2019 (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, sono state apportante diverse modifiche alla disciplina prevista dal D.P.R. n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia) che in Sicilia è stata recepito dalla Legge Regionale n. 16/2016 che all'art. 1 ha indicato gli articoli recepiti in modo dinamico, tali cioè che se modificati a livello nazionale lo sono anche nella versione siciliana.

Il Dipartimento tecnico regionale, dopo aver fornito le prime direttive per il periodo transitorio (D.D.G. n. 189 del 23 aprile 2019), ha emanato la nota n. 184334 del 19 settembre 2019, con la quale ha indicato alcuni chiarimenti in riferimento a:

  • gli interventi da realizzare previo rilascio di autorizzazione del genio civile (interventi rilevanti ai fini della pubblica incolumità);
  • gli interventi da realizzare previo deposito del progetto al genio civile (interventi di minor rilevanza ai fini della pubblica incolumità);
  • gli interventi liberi, da realizzare senza autorizzazione né deposito progetto.

Ricordiamo, infatti, che l'art. 3, comma 1, lett. d) dello Sblocca Cantieri ha previsto l'inserimento del nuovo art. 94-bis al Testo Unico Edilizia con il quale sono state definite 3 tipologie di interventi edilizi:
a) gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità;
b) gli interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità;
c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità.

La prima tipologia, a) interventi "rilevanti", è costituita da:

  • gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche ad alta sismicità (zona 1) e a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di peak ground acceleration-PGA compresi fra 0,20g e 0,25g);;
  • le nuove costruzioni che si discostino dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni e verifiche;
  • gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

La seconda, b) interventi di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, riguarda:

  • gli interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità, (zona 2, limitatamente a valori di PGA compresi fra 0,15 g e 0,20 g, e zona 3);
  • le riparazioni e gli interventi locali sulle costruzioni esistenti;
  • le nuove costruzioni che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera a), n. 2);
  • le nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli di cui al punto 2.4.2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018.

La terza tipologia, c) interventi “privi di rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità, contiene, infine, tutti gli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità.

In allegato la nota con le precisazioni del Dipartimento tecnico regionale.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati