Riqualificazione energetica in più periodi d'imposta: comunicazione entro il 31 marzo

Entro il prossimo 31 marzo, i contribuenti che hanno fruito del bonus del 55%-65% per interventi di riqualificazione energetica che sono proseguiti oltre il ...

27/03/2014
Entro il prossimo 31 marzo, i contribuenti che hanno fruito del bonus del 55%-65% per interventi di riqualificazione energetica che sono proseguiti oltre il periodo d'imposta nel quale sono cominciati, devono presentare per via telematica il modello Ire per comunicare all'Amministrazione finanziaria le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono ultimati, per le quali si intende usufruire del bonus fiscale.

Pertanto, i contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica devono inviare il modello IRE (Interventi di Riqualificazione Energetica) esclusivamente nel caso in cui i lavori proseguano oltre il periodo d'imposta nel quale sono iniziati per comunicare le spese sostenute nei periodi d'imposta precedenti a quello in cui i lavori sono terminati. I soggetti diversi dalle persone fisiche, con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, devono inviare la comunicazione con riferimento alle spese sostenute a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso.

La comunicazione non deve, dunque, essere inviata nelle seguenti ipotesi:
  • per lavori iniziati e conclusi nel medesimo periodo d'imposta;
  • per il periodo o per i periodi d'imposta in cui non sono sostenute spese.
Per gli interventi i cui lavori proseguono in più periodi d'imposta, deve essere presentato un modello per ciascun periodo d'imposta.

Compilazione della comunicazione
La compilazione della Comunicazione può essere effettuata anche tramite l'apposito software messo a punto dall'Agenzia delle Entrate.

Sanzioni
La mancata osservanza del termine previsto per l'invio del modello o l'omessa trasmissione dello stesso, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale. Per queste violazioni, tuttavia, si applica la sanzione prevista dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 471/1997 (da 258 a 2.065 euro).

Interventi e spese agevolabili
Ricordiamo che, come previsto dalla legge di stabilità per il 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147), le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici sono state confermate nella misura del 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014. La detrazione è invece pari al 50% per le spese che saranno effettuate nel 2015.
Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali e per quelli che riguardano tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio, la detrazione si applica nella misura del:
  • 65%, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 30 giugno 2015
  • 50%, per le spese che saranno effettuate dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.
Dall'1 gennaio 2016 (per i condomini dall'1 luglio 2016) l'agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale (del 36%) prevista per le spese relative alle ristrutturazioni edilizie.

Come si effettuano i pagamenti?
Per quanto riguarda i pagamenti, è necessario distinguere i non titolari e i titolari di reddito di impresa. Nel caso dei non titolari di reddito di impresa, è necessario pagare esclusivamente mediante bonifico bancario o postale. Mentre i titolari di reddito di impresa sono esonerati dall'obbligo di pagamento tramite bonifico. La prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

A cura di Gabriele Bivona
© Riproduzione riservata

Documenti Allegati